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Ordinanza — n. 16932/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows dissenting creditor's appeal against bankruptcy court approval, rejecting agency's admissibility claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed New Cotafarti S.r.l.'s appeal against the approval of a bankruptcy concordat, while dismissing the incidental appeal by the Revenue Agency. The dissenting creditor argued that the approval violated their rights, whereas the Agency contended that only creditors who opposed the plan initially could challenge the approval. The court ruled that the right to oppose the concordat's approval is distinct from the right to oppose the bankruptcy declaration itself, thereby validating the dissenting creditor's standing to appeal the approval decree.

Regesto Legislator

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Art. 180, comma 6, lett. a) l.fall.; Art. 183, comma 2 l.fall.: The right to oppose the homologation of a concordat belongs to dissenting creditors who expressed disapproval within the prescribed timeframe, regardless of whether they previously opposed the bankruptcy declaration; this right cannot be extended to creditors who only developed a dissenting interest after the bankruptcy declaration was finalized.

Parole chiave

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bankruptcy concordat approval dissenting creditor standing opposizione concordato preventivo legittimazione a reclamo omologazione concordato preventivo piano di finanziamento regime comune forfettario per i produttori agricoli finanziamento dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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Art. 180, comma 6, lett. a) l.fall.
2 Il concordato, approvato dalla maggioranza dei creditori e delle classi, fu omologat o dal Tribunale di Lecce con decreto del 15 novembre 2020, previo rigetto dell’opposizione ex art. 180 l.
Art. 183, comma 2 l.fall.
Art. 18 l.fall.
2 Il concordato, approvato dalla maggioranza dei creditori e delle classi, fu omologat o dal Tribunale di Lecce con decreto del 15 novembre 2020, previo rigetto dell’opposizione ex art. 180 l.
Art. 186 l.fall.
La ricorrente dopo aver, con abbondanti richiami giurisprudenziali, tratteggiato i caratteri dell’attestazione rinforzata prevista dall’ art. 186 bis 2° comma lett.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
art 380 bis c.p
New Cotafarti srl ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2227/2017
Cass. 13284/2012
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.6561/2022 proposto da : NEW COTAFARTI s . r . l . , in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ avv. Raffaele Carrano (CRRRFL59S11H703H) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- eda AGENZIA delle ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi nr. 2, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato,che la rappresenta e difendeper legge -ricorrente incidentale - contro EMANUELE G UARINI, titolare della ditta individuale F ARMACIA SANTA CHIARA in concordato preventivo, domiciliat o per legge in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall’avv.

Fabio Leoci (LCEFBA67H22B180Y)per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché P.G. presso la CORTE D’A PPELLO di LECCE -intimato- avverso il decreto nr. 176/2022 della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 27/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 aprile 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. In data 11/9/2018 Emanuele Guarini, titolare della Farmacia Santa Chiara, presentò al Tribunale di Brindisi domanda di ammissione al concordato ai sensi dell’art.161 comma 6 l.fall, cui fece seguito il deposito della proposta, corredat a dal piano, dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione; il piano era strutturato sul modello della continuità diretta, con liquidazione di parte dei beni facenti parte del patrimonio personale del ricorrente e con previsione , oltre che de l pagamento per l’intero delle spese della procedura e dei crediti prededucibili, del soddisfacimento integrale dei credit i muniti di privilegio generale e speciale e parziale dei creditichirografari. 2 Il concordato, approvato dalla maggioranza dei creditori e delle classi, fu omologat o dal Tribunale di Lecce con decreto del 15 novembre 2020, previo rigetto dell’opposizione ex art. 180 l. fall. proposta da New Cotafarti s . r . l . , credit rice dissenziente appartenente a una classe dissenziente. 3 I l provvedimento di omologazione è stato impugnato, con separati reclami, da New Cotafarti e dall’Agenzia delle Entrate. 4.La Corte d’appello di Lecce, con decreto del 27 gennaio 2021, ha rigettato il reclamo d i New Cotafarti e dichiarato inammissibile quello dell’Agenzia delle Entrate. 3.1 A sostegno della decisione, per quanto ancora interessa, la corte territoriale ha affermato : i ) che apparivano corrette le considerazioni in base alle quali il debitore aveva ritenuto di non includere fra i beni offerti ai creditori la sua partecipazione totalitaria, quale socio unico, nella White House s . r . l ., la cui irrilevanzacome posta attiva ai fini della copertura del fabbisogno concordatario trovava fondamento nei dati negativi , rappresentati nel piano e desumibili dai documenti contabili e dalla perizia di stima del patrimonio immobiliare della s ocietà, allegati alla proposta; ii) che la relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano non presentava lacune, non potendosi imputare al professionista incaricato di non aver formulato rilievi in ordine agli elementi in base ai quali Guarini aveva valutato la propria azienda e giustificato la scelta di non includere nell’attivo concordatario le quote della White House s.r.l.; iii) chela mancata valorizzazione del predetto asset e di quello ( in astratto recuperabile dal curatore) costituito dalla quota di legittima spettante al proponente in qualità di erede necessario , pretermesso dal testamento materno, non incidevano sul giudizio di convenienza del concordato rispetto all ’alternativa fallimentare, tenuto conto, da un lato,dell’attenzione prestata dal commissario e dal tribunale alla problematica del mancato conferimento alla procedura dell’intero patrimonio del dr. Guarini, che aveva portato ad un’integrazione della proposta, e considerato , dall’altro, che l’instauranda causa di accertamento della lesione della quota di legittima si prospettava dall’esito incerto, stanti le ragioni contenute nel testamento materno a giustificazione della esclusione del figlio dall’eredità e i tempi lunghi del contezioso,non compatibili con la durata del concordato ; iv) che l’Agenzia delle Entrate non era legittimata a proporre reclamo, in quanto non si era opposta all’omologazione e dunque non era stata parte del giudizio di primo grado.

3. Il decreto è stato impugnato da New Cotafarti s . r . l . con ricorso affidato a due motivi, che è resistito da controricorso di Emanuele Guarini, nonché, separatamente, dall’Agenzia delle Entrate con ricorso,sorretto da un unico motivo, cui Guarini non ha replicato. Il P.G. presso la Corte d’appello di Lecce è rimasto intimato. New Cotafarti srl ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente respinta la richiesta avanzata dalla difesa del controricorrente, nella nota depositata i l 21 febbraio 20 2 4 , di dichiarare interrotto il processo perché, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Lecce, con sentenza contro la quale è attualmente pendente reclamo, ha pronunciat o la risoluzione del concordato preventivo e accertato lo stato di insolvenza della Farmacia Santa Chiara di Guarini, sottoponendola alla procedura di liquidazione giudiziale. 1.1 Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile nel giudizio di cassazione , in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità (cfr.,tra le tante, Cass. nn. 1757/2016 e 22014/2022) 2 Con il primo m otivo del proprio ricorso (che, essendo stato notificato per primo, va qualificato come principale) New Cotafarti s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161 , 2° comma lett b), 161 3° comma, 186 bis 2° comma lett.

b) e 180 l.fall.. La ricorrente dopo aver, con abbondanti richiami giurisprudenziali, tratteggiato i caratteri dell’attestazione rinforzata prevista dall’ art. 186 bis 2° comma lett.

b) l.fall. e la tipologia dei poteri di controllo del tribunale, lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto che il concordato andasse omologa to ancorché il professionista incaricato della relazione ex art. 161 l. fall. avesse omesso di attestare il valore dell’avviamento commerciale della farmacia di Guarini e la veridicità dei dati da questi comunicati in ordine all’indebitamento della White House s.r.l., elementi entrambi indispensabili ai fini della corretta valutazione della maggior convenienza del concordato rispetto all’alternativa fallimentare. 2.1 Censure analoghe sono svolte nel secondo motivo, col quale la ricorrente principale, nel denuncia re ancora la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 186 bis 2° comma lett. b) , 180 l.fall. e 2740 c.c. e nel ribadire l e argomentazioni illustrate nel primo motivo in ordine alle carenze dell a relazione e alla conseguente impossibilità di pervenire a un corretto giudizio di comparazione ex art. 186 bis cit.,contesta la valutazione negativa de ll’ asset del dr. Guarini costituito dalla sua partecipazione al capitale della White House s.r.l. e lamenta inoltre la mancata stima ed inclusione nell’attivo concordatario della quota di legittima dell’eredità della madre del debitore, che il curatore avrebbe potuto rivendicare con l’azione di lesione della legittima,in surroga del legittimario. 2.2 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, essendo indubbio che la relazione del professionista debba attestare la veridicità di tutti i dati contabili e dar conto compiutamente delle ragioni per le quali la soluzione concordataria che prevede la prosecuzione dell’attiv consente il miglior soddisfacimento dei creditori: nella specie il giudizio reso dall’attestatore in ordine all a convenienza assicurata ai creditori dalla continuazione dell’attività aziendale rispetto all a prospettiva liquidatoria, risultava dunque inficiato sia dall ’omessa valutazione degli assets del debitore non compresi nell’ attivo , sia dalla mancata attestazione della veridicità del valore di avviamento dell’impresa esercitata dal proponente; né, d’altro canto, la corte del merito ha chiarito perché la relazione, nonostante le riscontrate lacune e l’accertato “appiattimento” dell’attestatore sui dati e sui valori forniti dal Guarini, dovesse ritenersi attendibile e idonea a fornire ai creditori un quadro completo,e non decettivo, sul quale fondare il convincimento della convenienza del concordato. 3 Con l’unico motivo del proprio ricorso, da qualificare come incidentale, l’Agenzia delle Entrate prospetta la violazione degli artt. 180,183 l.fall e 2697 c.c..

Sostiene che la corte del merito ha errato nell’escludere la sua legittimazione alla proposizione del reclamo, in quanto il suo interesse ad impugnare il decreto di omologa è sorto successivamente all’instaurazione del giudizio ex art. 180 l. fall., quando ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento del procedimento di «rottamazione ter » delle cartellerichiesto dal Guarini. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel decreto «legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull'opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opponenti e il debitore, ossia i soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa» (cfr.

Cass. 3954/2016). 3.3 Non rileva, invece, il principio, anch’esso enunciato da questa Corte, secondo il quale «in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, comma 2, l.fall., non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso. Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente». (cfr.

Cass.2227/2017 e 13284/2012). 3.4 Tale principio, invocato dall’Agenzia delle Entrate, è infatti dettato con riferimento al giudizio di opposizione e non può estendersianche alla fase successiva dell’impugnazione. 3.5 Né potrebbe applicarsi il disposto di cui all’art 18 l.fall,( « contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore o da qualunque interessato ») da ritenersi implicitamente richiamato dall’art 183 2° , laddove si prevede che «con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza di fallimento contestualmente emessa a norma dell’art 180 settino comma». 3.6 In tal caso, infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento, che può essere reclamata da “qualunque interessato”, assorbe la questione della legittimazione a proporre reclamo contro il diniego di omologa, mentre qualora, come nel caso di specie, si sia al cospetto di un provvedimento positivo di omologa, non può predicarsi l’estensione al reclamo ex art. 183 l. fall. della disposizione di cui all’art. 18 comma 1° della legge, non essendovi alcuna omogeneità di ratiofra i due reclami. 3.7 Deve, in conclusione, escludersi che il creditore che non abbia proposto opposizione sia legittimato a reclamare il provvedimento di omologazione, quale terzo, in ragione del fatto che il suo interesse a veder respinta la proposta di concordato è sorto solo in data successiva all’instaurazione del procedimento ex art. 180 l. fall.

Tale interesse potrà, piuttosto, essere tutelato mediante il ricorso aidiversi rimedi previsti dall’art. 186 l. fall. 4 All’accoglimento del ricorso principale conseguono la cassa zione del decreto impugnato e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudiziodi legittimità fra New Cotafarti e il controricorrente.

5. Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese del ricorso incidentale, contro il quale Guarino non ha svolto difese. PQM La Corte accoglie il ricorso principale di New Cotafartis.r.l. e rigetta il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità fra ricorrente principale e controricorrente. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del