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Ordinanza — n. 16882/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16882/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16882/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20422-2021proposto da: SPADONI PAOLO, in proprio e quale legale rappresentante della RAMPELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difes o dall’Avvocato STEFANIA PAZZAGLIA per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché FALLIMENTO RAMPELLI S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA N. 4810 /20 2 1 DELLA CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositatail 1/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;Ric. 2021n. 2 04 22 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 FATTI DI CAUSA 1.1.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost, art. 354 c.p; Ordinanza — n. 16882/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Osserva, sotto il primo profilo, che Rampelli s.r.l. aveva il diritto di difendersi nelle forme espressamente indicate dalla legge già innanzi al tribunale, mentre, acausa della tardiva notifica del ricorso di fallimento, aveva avuto solo la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa; sotto il secondo che, al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, la società era gravata solo dal debito verso l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per € 380.082,13. 2.2. Il motivo è in ammissibile là dove contesta in via meramente assertiva l’accertamento della corte d’appello (peraltro compiuto sulla scorta di un documento redatto dell’allora reclamante, oggi ricorrente) in ordine al superamento della soglia di cui all’art. 1, 2° comma, lett.

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento liquidazione sommaria del fallimento procedure di insolvenza credito nel fallimento ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
e del l ’ art. 24 Cost., nonché il vizio di motivazione Ric.
art. 354 c.p
Il giudice delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa difallimento, infatti, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudicesoltanto nel caso in cui ravvisi Ric.
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Testo completo

ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20422-2021proposto da: SPADONI PAOLO, in proprio e quale legale rappresentante della RAMPELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difes o dall’Avvocato STEFANIA PAZZAGLIA per procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché FALLIMENTO RAMPELLI S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA N. 4810 /20 2 1 DELLA CORTE D ’ APPELLO DI ROMA, depositatail 1/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;Ric. 2021n. 2 04 22 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 FATTI DI CAUSA 1.1.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1° luglio 2021, ha respinto il reclamo proposto daRampelli s.r.l. in liquidazione e, in proprio, dal suo liquidatore e legale rappresentante, sig. Paolo Spa doni, avverso la sentenza del Tribunale di Roma dich iarativa de l fallimento della società, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 1.2. La corte del merito haritenuto che il diritto di difesa della fallenda, indubbiamente compresso in prime cure - per averle il tribunale assegnato un termine per costituirsi nel procedimento prefallimentare (di 7 giorni prima dell’udienza di comparizione, fissata al 27 gennaio 2021) già scaduto alla data , del 21 gennaio, di notifica del ricorso - si fosse nuovamente espanso in sede di reclamo, dove era emersa l’ infondatezza dell’unica ragione di impugnazionedella sentenza, concernente la mancanza dei requisiti di fallibilità previsti dall’art. 1 l.fall., posto che lo stesso Spadoni, nella sua qualità di liquidatore, con relazione del 15 dicembre 2019 , prodotta dall’Agenzia delle Entrate, avevaattestato la sussistenza di debiti non soddisfatti della società (né altrimenti estinguibili con il patrimonio sociale) per € 618.457,00. 1.3.

Paolo Spadoni, in proprio e nella qualità, con ricorso notificato il 1 9 luglio 202 1 , ha chiesto , per un motiv o , la cassazione della sentenza. 1.4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. 1.5. Il Fallimento della Rampelli s.r.l. è rimastointimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l ’ unico motivo articolato i l ricorrent e, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 10,15 e 18 l.fall. e del l ’ art. 24 Cost., nonché il vizio di motivazione Ric. 2021n. 2 04 22 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 della sentenza impugnata , censura la decisione per avere la corte d’appello ritenuto che la grave violazione procedurale verificatasi in primo grado fosse stata sanata mediante la proposizione del reclamo e per aver accertato la sussistenza di debiti societari di ammontare superiore alla soglia di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma lett. c), l. fall.

Osserva, sotto il primo profilo, che Rampelli s.r.l. aveva il diritto di difendersi nelle forme espressamente indicate dalla legge già innanzi al tribunale, mentre, acausa della tardiva notifica del ricorso di fallimento, aveva avuto solo la possibilità di proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa; sotto il secondo che, al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, la società era gravata solo dal debito verso l’Agenzia delle Entrate- Riscossione per € 380.082,13. 2.2. Il motivo è in ammissibile là dove contesta in via meramente assertiva l’accertamento della corte d’appello (peraltro compiuto sulla scorta di un documento redatto dell’allora reclamante, oggi ricorrente) in ordine al superamento della soglia di cui all’art. 1, 2° comma, lett.

c) l.fall., senza indicare (ad onta di quanto denunciato in rubrica) quale sia il fatto decisiv o omess o , emergent e dagli atti del giudizio, che varrebbe a smentirlo. 2.3. E’ invece infondato nella parte in cui eccepisce la nullità dell’intero procedimento e della sentenza in ragione dell’accertata violazione in primo grado del diritto di difesa della fallita. 2.4. Il giudice delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa difallimento, infatti, ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudicesoltanto nel caso in cui ravvisi Ric. 2021n. 2 04 22 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 l’inesistenza ( o la nullità ) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr.

Cass. n. 3861 del 2019). 2.5. Viceversa, ove ravvisi, come nel caso in esame, un vizio di nullità della sentenza di fallimento che, stante la rituale notifica del ricorso introduttivo in data anteriore all’udienza di comparizione ( ancorché successiva alla scadenza del termine fissato daldecreto di convocazione ai sensi dell’art. 15, comma 4°, l.fall.), non comporti la necessità della rimessione al tribunale, il giudice deve pronunciare (previa rinnovazione degli atti ai quali la nullità riscontrata eventualmente si estende: dei quali, tuttavia, non v’è nel caso in esame alcuna deduzione) sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in applicazione del disposto dell’art. 161, comma 2°, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente a rimborsare all’Agenzia controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Ric. 2021n. 2 04 22 - Sez. 1 - CC del 1 6 ma ggio 20 2 4 l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stess