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Ordinanza Interlocutoria — n. 16868/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory judicial liquidator for non-core asset sales in bankruptcy continuation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16868/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a bankruptcy court's order requiring a judicial liquidator to sell non-core assets in a bankruptcy continuation plan. The appellant argued that the lower court incorrectly imposed a judicial liquidator and competitive auction procedures despite the plan's exclusion of such roles. The court held that the bankruptcy judge has the authority to organize the liquidation phase independently when necessary to protect creditors' interests, even if the debtor's plan omits these provisions.

Regesto Legislator

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Art. 186-bis l. fall.; Art. 105 ss. l. fall.: The bankruptcy judge may order the appointment of a judicial liquidator and competitive auctions for non-core assets in a bankruptcy continuation to ensure creditor satisfaction, overriding the debtor's plan if such measures are deemed necessary for the liquidation phase.

Parole chiave

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bankruptcy continuation judicial liquidator appointment non-core asset sale creditor protection competitive auction procedure bankruptcy plan modification liquidation phase organization liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 186-bis l. fall.
Osservava, da una parte, che l’art. 186-bis l. fall. non disciplina espressamente le modalità con cui la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa deve avvenire, dall’altra che la venditacomporta l’effetto purgativo previsto dall’art.
Art. 105 ss. l. fall.
Art. 108, comma 2, l. fall.
non disciplina espressamente le modalità con cui la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa deve avvenire, dall’altra che la venditacomporta l’effetto purgativo previsto dall’art. 108, comma 2, l.
Art. 182 l. fall.
fall., in quanto il tribunale ha pronunciato oltre la domanda di concordato proposta dalla società ricorrente, laddove ha introdotto la figura del liquidatore giudiziale di cui all’art. 182 l. fall. ancorché tale organo non stato fosse previsto, né ipotizzato, nella domanda concordataria e nel piano.
Art. 181 l. fall.
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 181 l. fall., poiché il decreto impugnato ha imposto a Rucoline s.p.a.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 186-bis l.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16710/2021 R.G. proposto da : RUCOLINE s.p.a. unipersonale, con sede in Mugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Stefano Di Meo(DMISFN49M29H501F), rappresentat a e difes a dagli Avvocati Francesco Sardegna (SRDFNC56H02G478P) e Barbara Chianelli(CHNBBR67C49G478N) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro CONCORDATO PREVENTIVO di RUCOLINE s.p.a. CP 3 - 2019, elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Cola di Rienzo n.92, presso lo studio dell’Avvocato Elisabetta Nardone (NRDLBT67T42H501J) , rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio Dominici (DMNFBA63S06G478A) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Perugia in R.G. n. 3/2019 depositatoin data 8/4/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Perugia, con decreto in data 1° aprile 2021, omologava il concordato presentato da Rucoline s.p.a. unipersonale, il cui piano “misto”, con una combinazione di profili propri della continuazione con altri tipici della liquidazione, contemplava la soddisfazione dei creditori attraverso i proventi derivanti dalla prosecuzione diretta dell’attività di impresa, dai flussi liquidatori della società giapponese controllata e dal realizzo dei crediti commerciali; era previsto, inoltre, che a tali risorse si assommasse il ricavato della cessione di due immobili della proponente non funzionali all’attività di impresa e di un ulteriore immobile di proprietà dell’unico suo socio , amministratore, sul quale era stato costituito un vincolo di destinazione condizionato all’omologa.

Il tribunale riteneva che la cessione dei beni immobili messi a disposizione dei creditori dovesse compiersi attraverso la nomina di un liquidatore giudiziale, seppur tale nomina fosse stata indicata come superflua nelpiano, e lo svolgimento di procedure competitive, dato che Rucoline aveva omesso di indicare specifiche procedure finalizzate alla miglior liquidazione dei beni ed alla cancellazione delle ipoteche. Osservava, da una parte, che l’art. 186-bis l. fall. non disciplina espressamente le modalità con cui la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa deve avvenire, dall’altra che la venditacomporta l’effetto purgativo previsto dall’art. 108, comma 2, l. fall. solo se si compi e in esito a una procedura competitiva ad evidenza pubblica,secondo le regole previste dagli artt. 105 e ss. l. fall..

Riteneva che la scelta della società proponente di affidare al suo legale rappresentante la vendita dei beni ceduti alla procedura per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, giustificata solo da un risparmio di spesa, risultasse recessiva rispetto all’esigenza di una piena e puntuale realizzazione della fase liquidatoria per conseguire l’adempimento della proposta concordataria. Provvedeva, pertanto, all’omologa del concordato, nominando un liquidatore giudiziale ai soli fini della liquidazione degli assets immobiliari destinati dal piano alla dismissione.

2. Rucoline s.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto prospettando sei motivi di doglianza, ai quali la procedura di concordato preventivo di Rucoline s.p.a. unipersonale ha resistito con controricorso, assistito da memoria. Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art 186-bis l. fall., in relazione all’art. 160 l. fall., nella parte in cui il decreto qualifica il concordato presentato da Rucoline s.p.a. come concordato misto, vale a dire come una forma autonoma di concordato, combinando le discipline dettate, rispettivamente, per il concordato liquidatorio e per il concordato in continuità. 3.2 Il secondo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 160 e 186-bisl. fall., in quanto il tribunale ha pronunciato oltre la domanda di concordato proposta dalla società ricorrente, laddove ha introdotto la figura del liquidatore giudiziale di cui all’art. 182 l. fall. ancorché tale organo non stato fosse previsto, né ipotizzato, nella domanda concordataria e nel piano. 3.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 186-bis e 185 l. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., perché il tribunale, in contraddizione con la domanda e il piano approvato dai creditori, ha ritenuto non consentito, né opportuno che fosse la stessa società debitrice a gestire anche il compimento delleattività liquidatorie non dipendenti da scelte inerenti all’esercizio dell’azienda. 3.4 Il quarto motivo lamenta, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 186-bisl. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., perché il tribunale ha ritenuto che l’art. 186-bis l. fall, norma di riferimento per la regolazione della procedura concordataria in continuità, fosse bisognevole di integrazione in ragione della mancanza di una disciplina concernente la "liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa". 3.5 Il quinto motivo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 186-bis l. fall., in relazione all’art. 182 l. fall., in quanto il tribunale ha ritenuto che quest’ultima norma imponga che tutte le "cessioni" che siano espressione della fase esecutiva del concordato debbano essere espletate secondo procedure competitive da affidare a un organo liquidatorio, anche se tale organo non sia previsto nella domanda (e nel relativo piano di concordato) presentata dalla società ai suoi creditori. 3.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 181 l. fall., poiché il decreto impugnato ha imposto a Rucoline s.p.a. sia di redigere ogni tre mesi un rapporto riepilogativo di tutte le attività svolte da rimettere ai commissari giudiziari e al comitato dei creditori, per le eventuali motivate osservazioni, siala pubblicazione della relazione, delle eventuali osservazioni e\o dei pareri dei commissari giudiziari e del comitato dei creditori, all'ufficio del Registro delle Imprese.

4. Tutti i motivi di ricorso pongono la questione di come debba essere organizzata l’esecuzione di un concordato in continuità nel caso in cui il piano preveda pure la dismissione di beni immobili non funzionali all’esercizio dell’attività di impresa. Si tratta, in particolare, di stabilire:

i) se sia possibile provvedere in questa ipotesi alla nomina di un liquidatore (e di un comitato dei creditori), quand’anche il piano escluda una simile eventualità, al fine di procedere alla cessione di tali beni; ii) secondo quali modalità la vendita debba avvenire (e più precisamente se la cessione debba seguire le regole previste dagli artt. 105 –108- ter l. fall. oppure se possa avvenire liberamente sul mercato); iii) se sia possibile prevedere che alla vendita consegua la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, a mente dell’art. 182, comma 5, l. fall.. Il sesto motivo, inoltre, sollecita una verifica dell’applicabilità del disposto dell’art. 182, comma 6, l. fall. al concordato in continuità che preveda anche la cessione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa e della possibilità per il tribunale di disporre un incremento delle attività informative previste dalla norma. Il collegio ritiene opportuno che la trattazione di simili questioni, che rivestono una particolare rilevanza, avven