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Ordinanza — n. 16723/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy administrator's subrogation rights in construction contracts under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16723/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the Milan Tribunal's decision regarding the priority status of Paul Wurth Italia's claims against Ilva S.p.A. The lower court had incorrectly excluded certain pre-procedure contract execution credits from priority status without verifying if the extraordinary administrator had formally subrogated into the contracts. The court ruled that the administrator's subrogation declaration stabilized the contractual relationship, triggering bankruptcy law provisions that grant priority to payments for work already performed. Consequently, the case was remitted to the Tribunal for a new examination of the priority claim.

Regesto Legislator

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Art. 50, comma 1, d.lgs. n. 270/99; Art. 74, l. fall.: The declaration of subrogation by the extraordinary administrator stabilizes the contract, making the other party's rights subject to bankruptcy law provisions granting priority for work already performed.

Parole chiave

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extraordinary administrator subrogation rights priority status construction contracts bankruptcy proceedings contractual stabilization remittal to tribunal riattivazione del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 50, comma 1, d.lgs. n. 270/99
Il tribunale, premesso che i commissari straordinari di Ilva, in coerenza con la regola generale di cui all’art. 50, comma 1, d.
Art. 3, comma 1 ter, d.l. 347/2003
Art. 1-bis, l. n. 166 del 2008
1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 discussione fra le parti e , in via subordinata, della violazione dell’art. 115 cod.
Art. 74, l. fall.
Da ciò discende l’applicabilità, fra l’altro, dell’art. 74 l.
Art. 81, 1° comma, l. fall.
art. 115 cod. proc. civ
1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 discussione fra le parti e , in via subordinata, della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e della violazione dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ.e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., PWI lamenta che il tribunale, nell’escludere che il suo residuo credito di € 13.193.568,73, maturato per l’esecuzione dell’ordine n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19146 del 2022
Cass. n. 19146 del 2022, in motiv.).
Cass. n. 16650/022
Cass. n. 16650/022), la generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt.
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7467-2021proposto da: PAUL WURTH ITALIA S.P.A., rappresentat a e difes a da gli Avvocati MARCO ARATO e MASSIMO CATALDO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA; -intimata - avversoil DECRETO N. 1213 /202 1 DEL TRIBUNALE DI MILANO , depositatol’11/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 3 /1 /202 4 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11/2/2021, ha respinto l’opposizione proposta da Paul Wurth Italia (di seguito PWI) s.p.a.avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria,col quale il G.D. aveva accolto solo in parte la domandadella società di ammissione in prededuzione del credito di complessivi € Ric. 2021n. 7467 - Sez. 1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 23.811.036,74 - vantato in corrispettivo dell’esecuzione di contratti d’appalto stipulati con Ilva in bonis, pendenti alla data di apertura della procedura e dai quali i commissari straordinari non si erano sciolti - riconoscendo tale collocazione al minor credito di € 10.883.526,51 e ammettendo solo al chirografo quello residuo di € 13.193.568,73. 1.2.

Il tribunale, premesso che i commissari straordinari di Ilva, in coerenza con la regola generale di cui all’art. 50, comma 1, d. lgs. n. 270/99,avevano consentito la prosecuzione delle commesse attraverso le richieste di varianti agli ordini, ha pienamente condiviso la decisione impugnata: ha rilevato che il G.D. aveva riconosciuto la natura prededucibile sia dei creditidi PWIderivanti dall’esecuzione di dette varianti, sorti in corso di procedura per la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, sia dei crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura ma pretesi dall’opponente in corrispettivo di opere riconducibili alle speciali ipotesi di prededucibilità previste dall’art. 3, comma 1 ter, del d.l. 347/2003, conv. con mod. dalla l. 39/2004, ovvero agli interventi di risanamento e di tutela ambientale e sanitaria di cui al “Piano ambientale” di Ilva in A.S. approvato con DPCM del 14/3/2014, mentre aveva correttamente escluso la prededucibilità dei crediti anteriori che, come ammesso dalla stessa opponente, erano riferiti ad attività tecniche di rifacimento ed ammodernamento dell’altoforno. 1.1.

PWI s.p.a., con ricorso notificato l ’ 11/3/2021, illustrato da breve memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. 1.2. La procedura è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con i primi tre motivi di ricorso, articolati sotto i distinti profili dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di Ric. 2021n. 7467 - Sez. 1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 discussione fra le parti e , in via subordinata, della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., PWI lamenta che il tribunale, nell’escludere che il suo residuo credito di € 13.193.568,73, maturato per l’esecuzione dell’ordine n. 25604, potesse ricevere collocazione in prededuzione, non abbia tenuto conto della comunicazione del 31/10/2018, ritualmente depositata in sede di opposizione, con la quale, nel corso del giudizio, i commissari dell ’ Ilva in amministrazione straordinaria avevano formalmente dichiarato di subentrare nelcontratto. 2.2.

Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 72, comma 1°, e 74 l.fall., applicabili in virtù del richiamo operato dall’art. 51 del d.lgs. n. 270/1999,la ricorrente deduce che, a nche a prescindere dalla dichiarazione di subentro da parte dei commissari, la prosecuzione del contratto d’appalto nel corso dell’amministrazione straordinaria sino alla sua conclusione comporta che la procedura acquisisce il risultato dell’opera che ne costituisce l’oggetto (corrispondente, nel caso in esame, alla ricostruzione e all’ammodernamento dell’altoforno) e che non è possibile, di conseguenza, scindere il corrispettivo pattuito in una parte da collocare in chirografo, in quanto anteriore all’apertura della procedura, e l’altra in prededuzione, dovendo, piuttosto, riconoscersi natura prededucibile all’intero credito. 3.1.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 3.2. L’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, per quanto qui interessa,dispone che: “1. […] il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione Ric. 2021n. 7467 - Sez. 1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 straordinaria.

2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.[…] 3.3. L’art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, conv. dalla l. n. 166/2008, ha poi chiarito che la disposizione di cui all’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999“va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’articolo 51, commi1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999”. 3.4.

Si afferma, quindi, la regola per cui nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente , ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura dell a procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliers ene ; finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis i n corrispettiv o delle prestazioni effettuate in data successiva all’ apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell’ art. 52 del d.lgs. n. 270/1999, secondo il quale “ i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria” (cfr.

Cass. n. 19146 del 2022, in motiv.). 3.5. D’altro canto, come si ricava dallo stesso art. 1-bis della l. n. 166 del 2008, il subingresso del commissario nel Ric. 2021n. 7467 - Sez. 1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 contratto implica la stabilizzazione del rapporto, con l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, 1° e 2° comma, d. lgs. cit., il quale rinvia alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della leggefallimentare. 3.6. Da ciò discende l’applicabilità, fra l’altro, dell’art. 74 l. fall., che nel testo attuale, cui occorre far riferimento ratione temporis, stabilisce che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione periodica o continuata deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. 3.7.

In definitiva, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16650/022), la generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270 del 19 99 sta a significare che nell’amministrazione straordinariaper un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli artt. 72/83 bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all’art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d’appalto (nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 81, 1° comma, può subentrare anche il curatore del fallimento del committente). 3.8.

Ciò premesso, risulta evidente che,al fine di stabilire se il creditoin contestazione - vantato d a PWI in corrispettivo di lavori d’appalto eseguiti prima dell’apertura della procedura - meritasse o meno collocazione in prededuzione, il tribunale avrebbe dovuto verificare se Ilva in A.S. , attraverso la Ric. 2021n. 7467 - Sez. 1 - CC del 2 3 gennaio 20 2 4 manifestazione di volontà dei suoi organi, fosse o meno subentrata nel contratto. 3.9. Tale verifica non è stata invece compiuta, avendo il giudice del merito del tutto omesso di esaminare il fatto, senz’altro decisivo (dedotto dall’opponente nei suoi scritti difensivi e risultante dallecomunicazioni via pec del 31/10/2018 prodotte sub. do c c . 35 e 35 bis lett.

a) del fascicolo PWI) , costituito dalla formale dichiarazionedei commissari straordinari dell’Ilvadi subentro “nel contratto d’appalto in essere tra l’A.S. e PWI n. 25604, sottoscritto in data 1/10/2013”.

4. L’accoglimento del primo motiv o comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al T ribunale di Milano in differente composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassail decreto impugnato in relazione al motiv o accolt o e rinvi a al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per