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Ordinanza — n. 16645/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses detention order due to insufficient judicial reasoning and lack of substantive examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the detention order against Marwen Boutoub, ruling that the lower court's reasoning was legally insufficient. The defendant argued that the judge failed to examine crucial evidence regarding his passport and housing, yet the lower court merely marked a pre-printed form without substantive analysis. Consequently, the court held that the detention measure was invalid due to the absence of adequate motivation required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 135 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 286/1998: A judicial decision validating administrative detention is void if the reasoning is merely formal, fails to address decisive facts, and does not allow the recipient to understand the legal basis of the coercive measure.

Parole chiave

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judicial detention insufficient reasoning administrative law immigration control Cassation review legal motivation detention validity espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono due:1) Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.
Art. 135 c.p.c.
4 c.p.c., per violazione dell’art. 135 c.p.c., dell’art.
Art. 14 d.lgs. 286/1998
135 c.p.c., dell’art. 14 d.lgs. 286/1998 e degli artt.
Art. 13 Cost.
2), decretò l’espulsione di Marwen Boutoub ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 111 Cost.
Art. 15 dir. 2008/115/CE
(anche alla luce dell’art. 15 dir. 2008/115/CE) (vizio di motivazione inesistente o apparente); 2)Art.
Art. 737 c.p.c.
Avverso tale decisione con ricorso ex art. 737 e segg.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R.
Art. 83 d.P.R. n. 115/2002
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17437/2023 R.G. proposto da : BOUTOUB MARWEN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI JACOPO (DGVJCP75T21H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLINTERNO, -intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA n. 0/2023 depositata il06/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Marwen Boutoub (alias Marwan Boutoub) anche identificato come BOUTOUB Marwen (alias BOUTOUB Marwan), nato in Tunisia il 17.7.1994,propone ricorso con due motivi avverso il decreto di convalida del trattenimento emesso il 6.2.2023 dal giudice di pace di Roma nel procedimento n. R.G. 5745/2023 (allegato n. 1).

Il prefetto di Bologna, con decreto emesso e notificato il 2.2.2023 (allegato n. 2), decretò l’espulsione di Marwen Boutoub ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. 286/1998, poiché risultava aver fatto ingresso in Italia il 27.8.2022 dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. Il Prefetto dispose l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Avverso tale decisione con ricorso ex art. 737 e segg. c.p.c. era presentato riesame. Nella stessa data il questore di Bologna, rilevato che non era possibile eseguire immediatamente il decreto di espulsione poiché era necessario procedere ad accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, dispose il trattenimento del signor Boutoub presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Roma Ponte Galeria, ritenendo che non fosse possibile applicare altre misure meno coercitive e che esistesse un concreto rischio di fuga, ossia il pericolo che egli si sottraesse all’esecuzione del rimpatrio in quanto non aveva fornito un documento in corso di validità utile all’espatrio.

Il giudice di pace con ordinanza del 6/2/2023 convalidava il trattenimento. Il Ministero dell’Interno restava intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono due:1) Nullità del provvedimento, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 135 c.p.c., dell’art. 14 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost. (anche alla luce dell’art. 15 dir. 2008/115/CE) (vizio di motivazione inesistente o apparente); 2)Art. 360 n. 5 c.p.c. –Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo costituendone uno sviluppo logico.

Il difensore del ricorrente si era opposto alla convalida «stante la presenza in atti di documentazione attestante la dichiarazione di ospitalità e la promessa di un lavoro stabile»; nel fascicolo erano infatti presenti i documenti trasmessi via pec dal difensore del ricorrente prima dell’inizio dell’udienza e attestanti il possesso di un passaporto in corso di validità, la disponibilità di un alloggio e una promessa di assunzione. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento con motivazione consistente in una crocetta apposta su modulo prestampato alla riga recante la frase «ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli art. 13 e 14 d.lgs. 286/1998» e le seguenti parole, vergate a mano:

«rilevata la fondatezza formale e sostanziale del provvedimento adottato dalla questura stante l’assenza di documenti» Tale motivazione è del tutto insufficiente a soddisfare il minimo costituzionale e si risolve in una formula di stile che non si confronta con i motivi di opposizione. Infatti il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri con provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.

La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Roma essendo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato.

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo