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Ordinanza — n. 16641/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows detention revocation due to lack of sufficient reasoning in the lower court's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16641/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's order validating a foreigner's detention. The petitioner argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for extending the measure, citing violations of procedural and substantive laws. The court ruled that the decision lacked the necessary elements to identify the legal basis for the extension, rendering it invalid.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs 286/1998; Art. 360 c.p.c.: A judicial order validating the detention of a foreigner must contain sufficient reasoning to allow the recipient to identify the legal basis for the measure; otherwise, the order is void.

Parole chiave

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detention validation lack of reasoning foreigner detention procedural violation Cassation appeal detention center insufficient motivation domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 D.Lgs 286/1998
13 e art. 14 commi 3 e 4, dell'art.
Art. 360 c.p.c.
Violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
4,in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs.
Art. 13 Cost.
13 e 14 D.Lgs 286/1998, art. 13 Cost., art.
Art. 14 D.Lgs 25/2008
13 e art. 14 commi 3 e 4, dell'art.
art. 13 Cost
13 e 14 D.Lgs 286/1998, art. 13 Cost., art.
art. 360 c.p
Violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 112 c.p
4,in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs.
art. 111 Cost
2 e 4, della direttiva 2008/115/CE , e dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione inesistente e/o meramente apparentedel provvedimento di convalida.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16686/2023 R.G. proposto da : IDEHEN OSAGIE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA ROMA 443, presso lo studio dell’avvocato RANELI ANGELO (RNLNGL75T13G273D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO - intimato - avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 1278/2023depositata il 08/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA In data 05.07.2023 venne notificato al ricorrente Sig.

Idehen Osagie il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo, nel quale si legge che lo straniero era destinatario di provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del 17.09.2019. Avverso l'espulsione il sig. IDEHEN ha avanzato ricorso al Giudice di Pace di Palermo, e la causa pendente era stata iscritta al ruolo n. 12975/2023 (cfr. doc. lett. B, decreto di espulsione, ricorso, e schermata PCT della pendenza del ricorso avverso l'espulsione); in data 05.07.2023 il ricorrente è stato raggiunto dal decreto di trattenimento emesso dal Questore di Palermo.

In data 08.07.2023 si è tenuta l'udienza per la convalida del trattenimento, dinanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta. Con provvedimento del 08.07.2023 notificato in pari data, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha convalidatotrattenimento. Il Sig.IDEHEN Osagie nato il 10.03.1984 a Benin City, in Nigeria, impugna con tre motivi il decreto del Giudice di Pace di Caltanissetta del 08.07.2023, notificato in pari data relativo alla convalida del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta – Pian del Lago, disposto dal Questore della Provincia di Palermo in data 05.07.2023 e notificato in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono i seguenti: 1)Violazione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 D.Lgs 286/1998, art. 13 Cost., art. 5 CEDU. Illegittimità della convalida del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto –erronea contestazione della fattispecie espulsiva;

2) Violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14 commi 3 e 4, dell'art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE , e dell'art. 111 Cost., comma 6, per motivazione inesistente e/o meramente apparentedel provvedimento di convalida. 3)Violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per l'omesso esame della circostanza della pendenza del ricorso ex art. 35 bis D.lgs 25/2008 dinanzi alla Corte di Cassazione. Infatti ad oggi è pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, portante n. 2567/2023 RG, avendo il sig. IDEHEN impugnato il rigetto del Tribunale del 14.12.2022 (cfr. doc. lett. D,ricorso per Cassazione, e schermata del PCT attestante la pendenza del ricorso, allegati alla memoria del 08.07.2023. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14comma 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008 , art. 35- bis,dell'art. 46, paragrafo 8, della direttiva n.2013/32/UE, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 comma 5 in relazione alla violazione dell'art. 3 lett.

c) D.L.

4) Violazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione dell'art. 3 lett.

c) D.L. 13/2017 convertito in L. N. 46/2017: per difetto di competenza del Giudice di Pace in favore della competenza delle Sezioni Specializzate. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto assorbiti gli altri. Il Giudice di Pace ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri con provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano.

L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in ordine al secondo motivo assorbiti gli altri e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace essendo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato. Stante l’ammissione ex lege al patrocinio dello Stato deve essere respinta l’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario (sez.Unite - , Sentenza n. del 26/03/2021) essendo la distrazione delle spese incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato .

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio il provvedimento