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Ordinanza — n. 16601/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming bank advance was secured by partial debt cession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16601/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the debtor's claim that a bank advance created a security interest limiting the debt cession to the advance amount. The court held that appellate courts cannot re-examine the factual content of the cession contracts or reassess the risk-based pricing logic used by the first-instance judge. Consequently, the appeal was dismissed because the lower courts correctly applied the principle that debtors cannot challenge the validity of the cession agreement or the price established between the assignor and assignee.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The appellate court cannot re-examine the factual content of the cession contracts or reassess the risk-based pricing logic used by the first-instance judge.

Parole chiave

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debt cession security bank advance limitation appellate review limits risk-based pricing inadmissible appeal controprestazione contrattuale cessione del credito condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 1198 c.c.
Art. 1260 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
e vizio di motivazione ex art. 360, n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31524/2020 R.G. proposto da : COLLEVECCHIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocata LETIZIA TILLI (TLLLTZ71A46H501H) rappresentato e difeso dall'avvocata LAURA TETI(TTELRA61E41D763T) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA e per essa, quale mandataria, BPER CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI (CSTLSS66C14E435N) , rappresentat a e difes a dall'avvocato AUGUSTOLA MORGIA (LMRGST56A14E435Q) -controricorrente- nei confronti di FALLIMENTO EURO PIEMME SRL -intimato- con l’intervento di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIUSEPPEABENAVOLI (BNVGPP67C14I208M) -interveniente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELL di L’AQUILA n. 1322/2020 depositata il 12/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal PresidenteCARLO DE CHIARA. FATTI DI CAUSA 1. – Claudio Collevecchio, debitore ceduto , propo s e opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 214.864,00, oltre accessori, intimatogli dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – ora BPER Banca s.p.a. – cessionaria del credito portato da lla fattura n. 144 del 20 dicembre 2008, di pari importo, emessa nei confronti del debitore dalla creditrice cedente Euro Piemme s.r.l., poi dichiarata fallita in corso di causa.

Il tribunale di Lanciano rigettò l’opposizione. 2. –La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame del Collevecchio e confermato la sentenza di primo grado. Per quanto ancora rileva, la Corte, all’obiezione dell’appellante secondo cui la banca, avendo anticipato alla cedente la sola somma di € 80.000,00 a fronte della cessione, non poteva pretendere dal debitore ceduto l’intero importo della fattura, ha rispostoche il debitore aveva accettato per due volte , in relazione ad altrettanti atti di cessione, senza alcuna limitazione o riserva la cessione pro solvendo del credito dell’intero importo della fattura, effettuata dalla debitrice a fronte dell’anticipazione di € 80.000,00 da parte della banca, eche il debitore ceduto non può sindacare il merito degli accordi intercorsi tra il cedente, suo creditore, e il cessionario del credito, soprattutto quanto al “prezzo stabilito” per la cessionepro solvendo in funzione – come statuito dal giudice di primo grado – della «ponderazione del rischio» di insolvenza del debitore ceduto. 3.

– Claudio Collevecchio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. Resiste con controricorso BPER Credit Management s.c.p.a., quale mandataria di BIPER Banca s.p.a., mentre il fallimentodella Euro Piemme s.r.l. non ha svolto difese. È inoltre intervenuta nel giudizio di legittimità, con comparsa di costituzione, AMCO – Asset Management Company s.p.a., cessionaria del credito da BPER Banca s.p.a., deposita ndo anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Va preliminarmente dichiarata, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. 6774/2022, 25423/2019), l’inammissibilità dell’intervento di AMCO s.p.a., attesa la presenza in giudizio della cedente BPER Banca s.p.a. 2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando v iolazione degli artt. 1198, 1260 e ss., 1362, 1363 e 1366 c . c . , s i sostiene, riproducendone il testo, che gli atti di cessione contenevano in realtà una cessione del credito in garanzia di anticipazione concessa dalla banca al cedente, onde il diritto della banca, nei confronti del debitore ceduto, poteva essere esercitato soltanto a seguito dell’inadempimento del cedente ed era limitato all’importo dell’anticipazione (€ 80.000,00) e non comprendeva l’intero importo del credito ceduto (€ 214.864,00). 3.

– Con il secondo motivo, denunciando v iolazione dell’ art.112 c.p.c. e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c . p . c . , s i ribadisce che la cessione, come dedotto sia in primo che secondo grado, era nulla, priva di causa ed illecita in quanto la banca, a fronte di un anticipo di 80.000 euro, si poneva come creditrice di ben 214.864 euro, con una locupletazione di 134.864 euro. Si lamenta che in proposito la Corte d’appello si limiti ad osservare che l’appellante non avrebbe criticato adeguatamente la sentenza di primo grado – che aveva osservato come il corrispettivo della cessione fosse liberamente determinato dalle parti – senza considerare che l’errore del Tribunale,e quindi della Corte, consiste appunto nell’avere interpretato in maniera erronea quella che era in effetti una cessione in garanzia, e non una cessione solutoria in corrispettivo di un prezzo liberamente pattuito.

La sentenza di appello sarebbe pertantoapodittica. 4. – I motivi , che possono essere esamina ti congiuntamente attesa la loro connessione, sono inammissibili prima ancora che infondati. Entrambi, infatti, muovono dalla premessa che tra creditrice e banca fosse stata stipulata una cessione in garanzia. Tale premessa , però, non risulta dalla sentenza impugnata, in particolare quanto ai suoi presupposti di fatto, primo fra tutti il contenuto dei negozi di cessione, ma scaturirebbe dal riesame degli atti di causa, non consentito nel giudizio di legittimità. 5.

– L’inammissibilità dei motivi comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente BPER Credit Mamagement s.c.p.a., nella qualità, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, nella misura del 15 % dei compensi, e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi