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Ordinanza — n. 16599/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for misinterpreting the original writ request regarding guarantor liability amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16599/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment which had incorrectly identified the amount owed by the guarantor Andrea Paris. The court found that the lower court failed to consider the original writ request, which clearly demanded payment of 52,871.22 euros from Andrea Paris as the guarantor of the corporate loan, whereas the appeal judgment erroneously limited this to 21,721.54 euros. Consequently, the decision was reversed and the case remitted to the Court of Appeal of L'Aquila for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2; Art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.: When a cassation appeal alleges that the lower court misinterpreted the original writ request causing a procedural error, the Court must examine the acts; if the original request clearly establishes a different liability amount than the judgment, the judgment is flawed for omitting this circumstance.

Parole chiave

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misinterpretation of writ request guarantor liability amount procedural error in judgment correction of material error remittal to appellate court solidary debt obligation interpretation of original demand banca corrispondente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 cod. proc. civ.
Art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 183, sesto comma, n. 3 cod. proc. civ.
21397); - orbene, dall’esame delle conclusioni formulate da lla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come risultante dal decreto di correzione dell’errore materiale e precisate con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n.
art. 112 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077
Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass.
Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259
8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass.
Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397
25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397); - orbene, dall’esame delle conclusioni formulate da lla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come risultante dal decreto di correzione dell’errore materiale e precisate con la memoria di cui all’art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2523/2020R.G. proposto da Paris Luigi, Paris Andrea e Paris Pierluigi, tutti rappresentat i e difes i dagli avv. Giovanni Caprara e Francesco Chiarizia, con domicilio eletto presso lostudio del primo , sito in Roma, via le Giulio Cesare, 2 -ricorrenti - contro BPER Banca s.p.a., rappresentata dalla BPER Credit Management s.c. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cervellino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonella Carnevali, sito in Roma, lungotevere Flaminio, 76 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 91 9 /20 19 , depositata il 28 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: contratti bancari RILEVATO CHE: - Luigi Paris, Andrea Paris e Pierluigi Paris propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di L’Aquila , depositata il 28 maggio 2019 , che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha condannato i primi due, in solido, al pagamento in favore della BPER s.p.a. della minor somma di euro 21.721,54, oltre interessi; - la Cor t e di appello ha riferito che il Tribunale, pronunciandosi sulla opposizione a un decreto ingiuntivo con cui ( all’esito di un provvedimento di correzione di errore materiale),era stato intimato a Luigi Paris di pagare in favore della BPER s.p.a. (quale dante causa della Carispaq S.p.A.) l a somm a di euro 74.592,76, oltre interessi e spese del procediment o monitor o , quale saldo di un mutuo chirografario e di un prestito aziendale, e a Pierluigi Paris e Andrea Paris la somma, rispettivamente, di euro 52.871,22 e 21.721,54, il primo quale fideiussor e delle obbligazioni assunte dal predetto Luigi Paris con il primo contratto (mutuo chirografario) e il secondo quale fideiussore di quelle assunte con il secondo (prestito aziendale) , aveva revocato i l decret o ingiuntiv o e condannato di Luigi Paris e Andrea Paris, in solido, al pagamento della somma di euro 52.871,22, oltre interessi legali; -ha rilevato che gli importi riferibili ai due rapporti azionati dovevano indicarsi pari ad euro 21.721,54, quanto al mutuo chirografario, e in euro 52.871,22, quanto al prestito aziendale, benché nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca creditrice avesse invertito tali importi; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato Luigi Paris al pagamento di tale ultima somma, perché non superiore rispetto alla richiesta della banca , non ravvisando l’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoatteso che la relativa domanda era compresa nella più ampia domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo; - ha, poi, accolto l’appello di Andrea Paris, in quanto , secondo la sentenza impugnata, con il ricorso per decreto ingiunt ivo era stata chiesta la sua condanna limitatamente alla somma di euro 21.721,54; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resiste con controricorso la BPER Credit Management s.c. p.a., quale mandataria della BPER Banca s.p.a., la quale propone ricorso incidentaleaffidato a quattro motivi;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto rispettato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato; -evidenziano, in proposito, che il giudice di primo grado, dichiarando la sua competenza territoriale a conoscere solo sulla domanda fondata sul prestito aziendale, doveva limitarsi a pronunciarsi solo su tale domanda e, dunque, condannare gli opponenti limitatamente all’importo di euro 21.721,54, indicato dalla banca quale saldo di tale rapporto; -il motivo è fondato; - per la necessaria intelligenza della peculiare vicenda in esame, caratterizzata dal succedersi di plurimi errori materiali, sia dellabanca che dei giudici, nell’individuazione dei rapporti garantiti dalla fideiussione, occorre premettere che : su l ricorso d ella BPER s.p.a. , il Tribunale di Avezzano ha pronunciato un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di Luigi Paris, in veste di debitore principale, della complessiva somma di euro 74.592,76 ( euro 52.871,22, quale debito residuo in linea capitale di un mutuo chirografario, più euro 21.271,54, quale debito residuo in linea capitale di un prestito aziendale), nonché nei confronti di Pierluigi Paris, in solido, limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (quale fideiussore rispetto al mutuo chirografario), e Andrea Paris, in solido, limitatamente all’importo euro 21.271,54 (quale fideiussore rispetto al prestito aziendale); i debitori ingiunti hanno spiegato opposizione, deducendo, tra l’altro , l’incompetenza territoriale del giudice adito limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (mutuo fondiario), competente essendo il Tribunale dell’Aquila, eccezione alla quale la banca, costituitasi, ha prestato adesione; dopodiché il Tribunale adito ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato Luigi Paris in solido con Andrea Paris al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro52.871,22; - la Corte di appello ha escluso il dedotto vizio di extrapetizione , per avere il Tribunale pronunciato condanna al pagamento dell’importo di euro 52.871,22 a carico di Luigi Paris,argomentando dal principio per cui nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) è compresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore; - tale principio, tuttavia, risulta erroneamente evocato in quanto nel caso in esame non si è in presenza di un’unica domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, accolta solo limitatamente a un importo inferiore, bensì di due distinte domande giudiziali (mutuo chirografario e finanziamento aziendale), pur proposte mediante un unico ricorso per decreto ingiuntivo, aventi a oggetto distinti crediti derivanti da autonomi rapporti obbligatori; - in una siffatta situazione ciascuna domanda deve essere esaminata dal giudice in modo autonomo, sia pure nell’ambito di un medesimo giudizio, per cui il giudice è tenuto a rispettare il limite generale per cui non può attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella relativa domanda, singolarmente intesa; - all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del secondo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -con il primo del ricorso incidentale si censura la sentenza di appello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, così come risultante a seguito di correzione dell’errore materiale, recasse l’ingiunzione al fideiussore Andrea Paris di pagare la somma di euro 21.721,54 per l ’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal prestito aziendale, mentre l’importo oggetto del ricorso per ingiunzione accolto, ma con decreto affetto da errore pur dopo il procedimento di correzione cui si è fatto cenno, era pari a euro 52.871,22; - con il secondo e il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per«errore di fatto e contrasto tra motivazione e dispositivo», nella parte in cui ha erroneamente identificato l’oggetto della domanda proposta in via monitoria nei confronti di Andrea Paris e ritenuto che la stessa si riferisse alla condanna al pagamento della somma di euro 21.721,54; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; -deve premettersi che laddove, come nel caso in esame, il ricorrente per cassazione alleghi che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la domanda proposta e che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (cfr.

Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397); - orbene, dall’esame delle conclusioni formulate da lla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come risultante dal decreto di correzione dell’errore materiale e precisate con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., emerge in modo sufficientemente chiaro che la domanda proposta nei confronti di Andrea Paris aveva a oggetto la sua condanna al pagamento della somma di euro 52.871,22, quale garante delle obbligazioni assunte da Luigi Paris con la conclusione del prestito aziendale e , cioè , che Andrea Paris era obbligato in solido con il Luigi Paris, debitore principale, per la somma di euro 52.871,22 in forza del contratto di prestito aziendale, mentre Pierluigi Paris era stato attinto dalla originaria domanda monitoria di pagamento della somma di euro 21.721,54, in solido con il debitore principale Luigi Paris, in relazione al contratto di mutuo chirografario per il quale il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale dell’Aquila; - deve, conseguentemente, ritenersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio, omettendo di prendere in considerazione tale circostanza; - all’accoglimento d i tali motivi del ricorso incidentale segue l’assorbimento dell’ultimo motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo, secondo e terzo del ricorso incidentale e assorbe i motivi residui del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anc