Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, upholding trial court's expense compensation due to substantive justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the procedural validity of the default judgment and the compensation of litigation costs. The appellant argued that the default judgment was null due to the absence of the distribution resolution at the time of filing, while the respondent contended that the judgment's revocation was legally sound. The court ruled that the lower court's reasoning was specific and grounded in the annulment of the distribution resolution, thus precluding further review of the expense compensation's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. b) c.p.c.; Art. 336, comma 2, c.p.c.: The court of cassation cannot review the substantive justification for compensating litigation expenses if the lower court's reasoning is specific and coherent with the case events, limiting review to abstract or non-punctual statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
so iscritt o a l numer o 1 0056 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da Lubrano Lavadera Aniello, rappresentato e difes o , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati Francesco Zefelippo e Mario Pane, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Carducci, n. 18 -ricorrente- contro Fusaro società cooperativa edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Francesco Fierro e Pasquale Fierro, presso lo studio dei quali in Pozzuoli, alla via Miliscola, n. 424, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto:
Co mpensazione delle spese. Contestazione.RG n. 10056/22 Angelina-Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza n. 1362/22resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 8 febbraio 2022 e notificata in pari data; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: - con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da Aniello Lubrano Lavadera contro la sentenza n. 1814/14 del giudice di pace di Pozzuoli, il quale aveva r igettato l’opposizioneproposta e confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso; -emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione; - la quota era stata posta a carico dell’opponente , soci o di Fusaro cooperativa edilizia a r.l.,in base a una delibera con la quale la cooperativa l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote; - il tribunale ha posto a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della cooperativa, configurata come « presupposto imprescindibile per l’emissione del d.i….come del resto confermato dalla stessa appellata», ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.; -pur accogliendo l’appello, tuttavia, il tribunale ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizioe ha ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni giustappunto facendo leva sul sopravvenuto annullamento della delibera; -contro questo capo della sentenza il ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui Fusaro cooperativa edilizia a r.l. replica con controricorso; -entrambe le parti depositano memorie illustrative.RG n. 10056/22 Angelina-Maria Perrino estensore Considerato che: - col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta:
1) l’omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità del decreto ingiuntivo emesso e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. (primo motivo);
2) ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione, perchéil giudice d’appello ha ravvisato gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione senza esaminare la sentenza di primo grado, senza trarre le dovute conseguenze dall’annullamento della delibera, posto che ha revocato il decreto ingiuntivo, in luogo di dichiararlo decaduto, e senza considerare che, al momento in cui la cooperativa ha proposto il ricorso monitorio, il ricorrente aveva già impugnato la delibera (secondo motivo); -la censura complessivamente proposta è inammissibile ; - quanto al primo profilo, il fatto ivi dedotto non è certo decisivo; - a fondamento della sentenza impugnata v’è difatti la considerazione della caducazione del “presupposto imprescindibile” della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della cooperativa, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno ; - e la caducazione assorbe ogni questione , compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comportato l’accertamento , non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria;RG n. 10056/22 Angelina-Maria Perrino estensore - il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10); - irrilevante è , in particolare, che al momento del ricorso monitorio l’ingiunt o ave sse già impugnato in altro giudizio la delibera, posto che questa circostanza al contrario implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesaazionata; - d’altronde il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, purché sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione( Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235 /24, in tema di riscossione dei contributi consortili); -si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21); - è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», di là dalle RG n. 10056/22 Angelina-Maria Perrino estensore ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22); - nel caso in esame, invece, la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta, ma è, nella sostanza,puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera di riparto, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed ècoerente con la ragione del decidere, calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento; - resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese; - in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del c