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Ordinanza Interlocutoria — n. 16587/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if formal business transfer without accounting book changes creates successor liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16587/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request for public hearing due to complex legal issues regarding successor liability in business transfers. The lower court held the new owner liable for pre-transfer debts despite the debtor company being in liquidation, citing the necessity of accounting book entries. The court noted that while accounting books are generally essential for liability, this rule may not apply if the transfer lacks genuine alterity between parties, as seen in cases of formal transformations.

Regesto Legislator

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Art. 2560, comma 2, c.c.; In business transfer cases, successor liability for prior debts requires debts to appear in mandatory accounting books, but this requirement is waived when the transfer involves no real alterity between parties, such as in formal transformations where legal identity persists.

Parole chiave

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business transfer liability successor responsibility accounting books requirement formal transformation alterity of parties art 2560 civil code cessione d'azienda sovraindebitamento di società

Disposizioni normative citate

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Art. 2560, comma 2, c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 6.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione dell'art. 2560, comma 2, c.c., in rapporto al motivo di ricorso di cui all’art.
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 23881/2021
Cass., n. 32134/2019
Il ricorrente, evocando questo tradizionale orientamento sulla questione, contesta il richiamo della Corte di merito ad un altro precedente di questa Corte (Cass., n. 32134/2019) che sembra delineare soluzioni parzialmente diverse per un caso specifico ed evocare una parte della motivazione delle SS.UU.
Cass., n. 5054/2017
Cass., n. 26450/2023
civile».Taliconclusioni sono ripres e anche da Cass., n. 26450/2023 che in un giudizio con specificità concrete simili ha statuito:
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da CAMBA GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Stella Richtere Prof. Cristiano Cincotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, via via Mazzini, 11 -ricorrente- Contro FRATELLI MANNO S.R.L., rappresentato e difeso dall’ Avv. Alessandro Antichi ed elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Grosseto, Piazza San Michele, 3 -controricorrente – Nonché CAMBA USAI S.R.L.IN LIQUIDAZIONE -intimata – Oggetto: cessione d’azienda Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Firenze n. 203 /20 22 pubblicatail 2 . 2 .20 22, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─F.lli Manno di Manno Rino s.a.s., oggi incorporata in F.lli Manno s.r.l., ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto, sede Orbetello, decreto ingiuntivo n. 202/2005 di € 311.994,81, oltre accessori e spese, contro Camba Usai s.r.l. (oggi in liquidazione), a titolo di prezzo per la vendita di plurime quantità di pesce effettuate negli anni dal 2003 al 2005. Camba Usai s.r.l. ha opposto il decreto , premesso che il rapporto andava qualificato non come vendita, ma come commissione (Camba Usai aveva mandato di vendere prodotti di F.lli Manno presso il mercato ittico di Cagliari), ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, essendo invece competente il Tribunale di Cagliari, dove essa aveva sede, dove il contratto era stipulato e dove doveva essere eseguito; ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di € 349.622,37, pari alla commis- sione del 10% a lei spettante sul fatturato del triennio 2003-2005.

F.lli Manno si è costituita e ha ribadito trattarsi di contratti di compravendita, che si perfezionavano mediante comunicazioni telefoniche. Le quantità di pesce pattuite venivano spedite a Cagliari e il prezzo dipendeva dal prezzo all’ingrosso fissato quotidianamente al mercato a seguito di asta. Su istanza di F.lli Manno, è stato chiamato in causa GiovanniCamba, sul presupposto che egli –già l.r. e poi liquidatore della società a r.l. –continuasse, a titolo d’impresa individuale, l’attività pregres sa in forza di cessione d’azienda.2.

─Il Tribunale di Grosseto ha, previa riqualificazione dei contratti da vendita a commissione, revocato l’ingiunzione e rideterminato il credito in € 303.961,18, oltre acces sori; respinto la domanda riconvenzionale; accolto la domanda anche nei confronti di Giovanni Camba, gravato assieme alla società dei costi di causa. 3.─ Camba U sai s.r.l. in liquidazione e Giovanni Cambia proponevanogravame, dinanzi alla Corte di appello di Firenze che , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello di Giovanni Camba e in parziale accoglimento dell’appello proposto da Camba Usai s.r.l. in liquidazione contro F.lli Manno s.r.l. avverso la sentenza n. 576/2019 del Tribunale di Grosseto, ha condanna to F.lli Manno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Camba Usai s.r.l. in liquidazione, a titolo di commissione, la somma di € 30.396,12.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:

a) la compensazione propria, cui la disciplina codicistica si riferisce, è solo quella nella quale i due crediti con trapposti abbiano titoli diversi, mentre quando, come nel presente caso, essi scaturiscono dal medesimo rapporto, la compensazione è impropria e può essere operata anche di ufficio dal giudice, consistendo in una mera operazione contabile;si deve constatare che la prova testimoniale ha offerto una dimostrazione pressoché certa del pagamento di quanto Camba Usai s.r.l. doveva ricevere per pr ovvigione . Se il meccanismo, come ormai dimostrato, era che Camba Usai s.r.l tratteneva il 10% sulle somme che avrebbe dovuto riversare a F.lli Manna s.r.l., è conseguenza obbligata che, calcolato in € 303.961,18 l’importo dei ricavi delle vendite realizzate che la commissionaria omise di trasmettere alla committente, il 10% di esso era dovuto a titolo di commissione; b)premesso che il terzo è ammesso a dare la prova della cessione con qualsiasi mezzo, valendo la forma scritta ad probationem (art.2556, comma 2 , c.c.) solo fra le parti, le contestazioni, svolte sugli esiti probatori su cui il giudice di I grado ha ritenuto provata l’esistenza della cessione, non possono esser accolte poiché frazionanoindebitamente gli elementi presuntivi presi in esame dal tribunale, senza valutarli nel loro complesso, con ciò frustrando inde- bitamente una prova che, per sua natura (art. 2729 c.c.), postula un giudizio di sintesi.

È ovvio che ogni singolo indizio, di per sé solo, può essere contrastato, ma è la sua concordanza con gli altri e la convergenza di tutti quanti verso il medesimo risultato probatorio che contano. Da tale valutazione emerge che la cessione dalla società all’impresa individuale è avvenuta proprio per eludere le ragioni creditorie ed è, del resto, per questo che F.lli Manno s.r.l. ha esteso il contraddittorio;

c) correttamente il giudice di I grado ha motiva to che essendo la cessione occulta non si poteva ricorrere alla regola del criterio formale dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabilied è pertanto conseguenziale ed irrilevante che manchino passaggi formali fra la società e l’impresa individuale;

d) il trasferimento occulto della azienda, al fine di eludere le ragioni creditorie rende applicabile al caso di specie, consente di estendere la responsabilità del cessionario anche ai debiti non iscritti nei libri contabili poiché i n tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori -deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. 4.

─ Camba Giovanni ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. 5. ─ F.lli M anno s.r.l. ha presentato controricorso, ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 6.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione dell'art. 2560, comma 2, c.c., in rapporto al motivo di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c . Premesso che la Corte di legittimità ha statuito chela prova dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie, quale dato formale e oggettivo, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta o conoscibile dall’acquirente/cessionario dell’azienda, quale dato soggettivo e risultante da prova costituenda e chevada individuato in un accollo cumulativo ex lege prescinde ndo da una manifestazione di volontà in tal senso espressa dal cessionario–accollante, la Corte di merito ha ritenuto discostarsi dai principi giurisprudenziali sopra riassunti, richiamando un diverso orientamento della medesima Corte di legittimità che in assenza di iscrizione nei libri contabili riteneva che debba prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da unlato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.6.1─La censura, evoca i corretti principi giurisprudenziali in tema di cessione d’aziendae della essenzialità della presenza nelle scritture contabili dei debiti aziendali per l’opponibilità al cessionario degli stessi.

Ed, infatti , questa Corte ha costantemente ribadito che: « «l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente … un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori -già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti»(da ultimo v., Cass., n.23881/2021).

Il ricorrente, evocando questo tradizionale orientamento sulla questione, contesta il richiamo della Corte di merito ad un altro precedente di questa Corte (Cass., n. 32134/2019) che sembra delineare soluzioni parzialmente diverse per un caso specifico ed evocare una parte della motivazione delle SS.UU. di questa Corte (n. 5054/2017)che aveva precisato: «La ricostruzione ermeneutica così delineata dell'ambito applicativo dell'art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite –del resto, evidente - solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda: come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt. 2498 e segg. cod. civ.) -stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti - ed in quella di conferimentodell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art.2560 cod. civile».Taliconclusioni sono ripres e anche da Cass., n. 26450/2023 che in un giudizio con specificità concrete simili ha statuito:

«In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. - che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori - è applicabile solta nto in presenza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.(In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell'impresa erano rimasti immutati, la S.C. ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili)». 7.−Perquanto esposto, appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione delle questioni di diritto di particolare complessità ed importanza che devono essere decise.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione