Italian court dismisses appeal on prescription start date for mortgage debt damages case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Bulleri family's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to dismiss their claim for damages. The appellants argued that the statute of limitations began upon notification of the first precetto, but the court held it started when the Morganti family paid off the creditors, causing actual financial prejudice. The court rejected the analogy with a different precedent where the danger of loss was already certain, noting that here the mortgage's existence was known but the specific damage was not yet realized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2944 c.c.; Art. 2945 c.c.: In contractual torts, the statute of limitations begins when the creditor's patrimony is actually prejudiced by the debtor's non-performance, not when the risk becomes probable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O Consigliere ORDINANZA sul ricorso29360/2020 proposto da: BULLERI LOREDANO e BULLERI ADRIANA, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato Antonio Labate rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Jaccheri -ricorrente - contro MORGANTI BARBARA e MORGANTI SILV IA, domiciliati in Roma , presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Longo -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLOdi FIRENZE n. 892/2021 depositata il 05/05/2021; RG 29360/20Bulleri-Morganti Est.
Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. L a Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza di cui si legge in esergo, ha respinto il gravame proposto dai Bulleri nei confronti delle Morganti a fronte della sentenza di primo grado che aveva condannato i primi a tenere indenni le seconde del danno conseguente all'escussione della garanzia ipotecaria, che i Bulleri, all'atto di trasferire alle Moganti l'immobile che ne era gravato, avevano dichiarato essere in corso di cancellazione, cancellazione a cui tuttavia non avevano provveduto tanto che le Morganti, escusse dai creditori,si erano viste costrette a soddisfarne le ragioni per non subire la perdita del bene.
Per la cassazione di detta sentenza i Bulleri si valgono di due mezzi, seguiti da memoria e resistiti dalle Morganti con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Previamente dichiarata l'inammissibilità della memoria di parte ricorrente perché tardiva, il primo motivo, con cui detta parte si duole che la Corte d'Appello abbia respinto l'eccepita prescrizione riguardo al credito risarcitorio di controparte sul rilievo che la prescrizione decorrerebbe dal pagamento dei creditori ipotecari a cui avevano proceduto le Morganti e non piuttosto dalla notifica alle stesse del primo atto di precetto, è infondato e va disatteso. 2.2.
La Corte d'Appello, nel far proprio il principio stabilmente canonizzato dalla giurisprudenza di questa secondo cui nell'illecito contrattuale la prescrizione decorre dal momento in cui si produce nella sfera patrimoniale del creditore il pregiudizio causato dall'inadempimento del debitore, ha inteso regolare la fattispecie al suo esame, in aderenza appunto al detto comando, identificando tale RG 29360/20Bulleri-Morganti Est. Cons. Marulli momento in quello in cui le Morganti, pagando, hanno proceduto a soddisfare le ragioni dei creditori ipotecari. 2.3.
Né la graniticità di questo principio è destinata ad essere smentita per effetto del precedente citato da questa Corte, il cui richiamo si rivela inappropriato; e ciò sebbene si insista oltremodo sul fatto che, avendo esso ad oggetto una fattispecie in cui i pretesi danneggiati non erano neppure stati notiziati dell'esistenza del gravame, ratione maiorise ne imporrebbe l'applicazione nel caso che ne occupa, ove l'esistenza dell'ipoteca era ben nota alle Morganti, tanto che se ne era fatta menzione nello stesso rogito di acquisto. Ed è proprio questo il dato fattuale che rende incongruo l'operato richiamo.
Perché se il precedente in questione radica la decorrenza dalla prescrizione quando il pericolo delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli appaia così probabile da risolversi in una sostanziale certezza, è di tutta evidenza che una siffatta evenienza non ricorre nel nostro caso, atteso che, essendosi i Bulleri obbligati a cancellare l’ipoteca, non è ipotizzabile che le Morganti , quantunque a conoscenza del gravame ipotecario, potessero perciò avere anche certezza del pregiudizio che l’inadempimento dei Bulleri avrebbe creato solo in futuro. 2.4.
Il motivo, dunque, neanche sotto questa angolazione ha conferenza cassatoria. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata, e se ne reclama, perciò, la nullità per aver essa motivato il rigetto del proposto atto di gravame esclusivamente per relationem,senza esplicitare le ragioni per confermare la sentenza di primo grado rispetto allo specifico motivo di impugnazione, è inammissibile e si sottrae perciò al chiesto scrutinio. 3.2. Esso è palesemente privo di specificità non allineandosi al contenuto della decisione laddove evoca la fattispecie della RG 29360/20Bulleri-Morganti Est.
Cons. Marulli motivazione per relationem. E' si vero che il giudice d'appello ha inteso aderire alle argomentazioni del Tribunale, ma ha anche chiosato questa premessa richiamando per espresso il principio di diritto che ha ritenuto di applicare alla specie; se il vizio che infirma la motivazione per relationem è individuabile quando il secondo giudice si limiti a richiamare le ragioni enunciate dal primo giudice senza nulla aggiungere e senza in particolare mostrare di aver tenuto conto dei motivi di gravame, non è evidentemente ravvisabile in questo il caso poiché, richiamando il ricordato principio di diritto, di quei motivi la sentenza qui in disamina ha certamente preso cognizione, sconfessandone tuttavia la concludenza alla luce del principioanzidetto.
4. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r