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Ordinanza Interlocutoria — n. 16514/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction, ruling notification to defendants is required before correction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The appellants argued that the original text failed to specify that costs should be reimbursed to the respondent company, whereas the correct text should have included a clause for joint and several liability. The court decided that since the appeal had not been notified to the respondents who were ordered to pay costs, the procedural step of notifying them must be completed before any correction of the operative part can be effected.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: When a material error in an order requires correction, the court must first ensure that the appeal has been duly notified to the parties ordered to pay costs, as notification is a prerequisite for the validity of the correction.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation joint and several liability notification requirement procedural prerequisite Corte di Cassazione ordinanza interlocutoria spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 373 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18156 /2023 proposto da ACIES - AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI S.R.L.,rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli Avv. ti Prof. Raffaele Torino e Michele Briamonte, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n 22/A, presso lo studio del Prof. Avv. Mario Bussoletti. -controricorrente- Contro MATTEI GENTILI MARIA MADDALENA, MATTAZZI PAOLA, MATTAZZI LUISA E MATTAZZI ANNAMARIA in qualità di eredi di MATTAZZI GIANCARLO, nonché AGLIETTA UBALDO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Piselli -ricorrenti– Avverso l’ordinanza n.19931/2023 che h a definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 13991/2019 promosso Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Oggetto: correzione errore materiale Annamaria in qualità di eredi di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo, nei confronti di ACIES - Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. RILEVATO CHE 1.−Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria in qualità di eredi di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolognan. 2709 /201 8 , pubblicata il 26.10.2018. 2.− Si costituiva ACIES - Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l.con Avv.ti Prof. Raffaele Torino e Michele Briamonte . 3.− In data 5.12.2022veniva pubblicata l'ordinanza n. 19931/2023 con cuiquesta Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidatein € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori dilegge. 4.− la contro ricorrent e ACIES - Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l. assume, ora, che questa Corte abbia commesso errori materiali nel PQM. 5.−chiede che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.19931/2023;in particolare a pag. 8 si sostituisca la dizione:

« La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società ACIES-Aziende Commerciali Industriali e Servizi s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge». 6.

─ Considerato che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non è stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, occorre rinviare a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorsoai ricorrenti Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria i n q ualità d i Eredi Di Mattazzi Giancarlo, Nonché Aglietta Ubaldo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Pisellida eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corterinvia a nuovo ruolo il giudizio n. 18156/2023 , disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti Mattei Gentili Maria Maddalena, Mattazzi Paola, Mattazzi Luisa e Mattazzi Annamaria in qualità di Eredi Di Mattazzi Giancarlo, nonché Aglietta Ubaldo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Piselli da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma nella ca