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Ordinanza — n. 16511/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes first-instance asylum rejection for failure to properly audit trafficking allegations and hear the applicant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16511/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the first-instance court's decision denying international protection to an applicant who alleged human trafficking. The applicant claimed persecution based on religious activities involving magic, but the lower court failed to address the specific allegations of trafficking or ensure the applicant's presence for questioning. The Court held that the lower tribunal violated procedural rules by omitting the mandatory hearing of the applicant and failing to evaluate the credibility of the trafficking narrative, thus remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: The court of first instance must ensure the applicant's presence for questioning and specifically evaluate the credibility of trafficking allegations; failure to do so constitutes a violation of procedural rules requiring the case to be remanded.

Parole chiave

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asylum procedure human trafficking audition of applicant credibility assessment remand for retrial procedural nullity international protection

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 and n. 4 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
D.Lgs. n. 251 del 2007
Law n. 722 of 28 July 1951

Giurisprudenza citata

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024Data pubblicazione 13/06/2024REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente * Consigliere Rel * DI * ConsigliereUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12464/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato * * per procura specialeallegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL* * INTERNAZIONALE FOGGIA intimatiavverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI R G n 13165/2022depositato il 15/05/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/20241 Con decreto depositato in data 15/05/2023 nel proceDadtaim pubebnlictaozio ne 13/06/2024iscritto al n 13165/2022 r g il Tribunale di Bari ha respinto ilricorso di * * cittadino della * – * *avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status dirifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitariaall esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionaleda parte della competente Commissione Territoriale Il ricorrenteriferiva di aver lasciato il suo * per gli atti di persecuzione dinatura religiosa subiti da un gruppo di persone dedite alla magia ealla superstizione ed alle quali si era rivolto per cambiare vita cosìfinendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani Il Tribunale haritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dialcuna forma di protezione avuto anche riguardo alla situazionegenerale del * di origine del richiedente2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi nei confronti del Ministerodell Interno che è rimasto intimato3 Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la “nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazionedegli artt 115 c p c e dell art 132 n 4 c p c in relazione all art360 comma 1 n 3 e n 4 c p c – violazione e/o falsa applicazionedel d lgs n 251 del 2007 artt 2 7 8 e 14 nonché della* di * del 28 luglio 1951 ratificata dalla l n 722del 1954 della direttiva 2004/83/CE attuata dal d lgs n 251 del2007 omessa audizione del richiedente” ii con il secondo motivola “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degliartt 115 c p c e dell art 132 n 4 c p c in relazione all art 360comma 1 n 3 e n 5 c p c – violazione e falsa applicazione del2 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024decreto legislativo n 251/2007 attuazione della direttivaNumero di raccolta generale 16511/20242004/83/CE recante norme minime sull attribuzione a citDtaatad puinbbil icdaziio ne 13/06/2024paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di personaaltrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché normeminime sul contenuto della protezione riconosciuta – omessoriconoscimento dello status di rifugiato o della protezioneinternazionale * della sentenza e del procedimento inrelazione all art 360 comma 1 n 4 c p c per difetto dimotivazione” iii con il terzo motivo la “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt 115 c p c e dell art 132 n4 c p c in relazione all art 360 comma 1 n 3 c p c – violazionee falsa applicazione dell art 19 comma 1 1 e comma 1 2 d lgs n286/1998 come modificato dal d l n 130 del 21 ottobre 2020Violazione e/o falsa applicazione dell art 8 Cedu *valutazione dei fatti allegati e delle prove omessa valutazione emotivazione delle domande attoree * motivazionesul punto decisivo della controversia * apparente* e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto* degli stessi * manifesta” iv con il quartomotivo la “violazione e/o falsa applicazione degli artt 13 e 136 deld p r 115/2002 in relazione all art 360 n 3 c p c omessamotivazione violazione del diritto di difesa”2 Il primo motivo è fondato2 1 Secondo l orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio Cass 21584/2020 nei giudizi in materia di protezioneinternazionale il giudice in assenza della videoregistrazione delcolloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale ha l obbligodi fissare l udienza di comparizione ma non anche quello didisporre l audizione del richiedente a meno che a nel ricorso nonvengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda sufficientemente distinti da quelli allegati nella faseamministrativa circostanziati e rilevanti b il giudice ritenga3 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024necessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenzeData pubblicazione 13/06/2024o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c ilrichiedente faccia istanza di audizione nel ricorso precisando gliaspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che ladomanda non venga ritenuta manifestamente infondata oinammissibileIl ricorrente deduce con sufficiente specificità ex art 366 n 6 codproc civ di aver chiesto al giudice di merito l audizione al fine dichiarire gli aspetti della sua vicenda personale risultati non credibilidalla Commissione Territoriale e posti a fondamento anche delladecisione giudiziale ossia nello specifico di essere stato costrettoa praticare riti magici e di seguito di essere rimasto vittima di trattaper pagare il viaggio dalla * verso l Italia Deduce che secondouna prassi tipica del suo * i trafficanti di esseri umani siassicurano tramite il giuramento agli spiriti * la sottomissionee l assoggettamento di donne principalmente ma anche di uominiresi schiavi con il potere della superstizione esercitato daglistregoni locali i cosiddetti native doctors Deduce inoltre ilricorrente di avere chiesto l audizione anche per fornire unapprofondimento sulla sua effettiva integrazione sociale edeconomica in ItaliaIl Tribunale ha rigettato l istanza di audizione affermando che “Nelcaso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quantoavanzata dal ricorrente in maniera estremamente generica ancheallorché è stata ribadita con istanza del 9 5 2023 senzaindicazione specifica delle ragioni di tale istanza e dei punti su cuiavrebbe voluto essere sentito per rendere chiarimenti né dettaaudizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domandegià rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della suavicenda” il che contrasta con quanto dedotto con sufficientespecificità per quanto si è detto dall odierno ricorrente2 2 Occorre aggiungere che nella specie assume ulteriore e4 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024dirimente rilevanza l allegazione da parte del richiedente di unaData pubblicazione 13/06/2024situazione di tratta collegata alla pratica di riti magici e alladedotta sottomissione al native doctorVa ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime ditratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo allemodalità di audizione del richiedente ai fini non solo dell emersionedei fatti e della loro completa ricostruzione ma anche dell adeguatainformazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo dirilevanza delle sue dichiarazioni e soprattutto circa l eventualità diadesione al programma di protezione anti tratta Cass24573/2020 Cass 11497/2021 Cass 41863/2021Cass 23168/2023Alla stregua di detto contesto il giudice del merito è tenuto anchea verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svoltal audizione avanti alla Commissione Territoriale Inoltre lacredibilità della storia che opera ad un tempo sul pianodell allegazione e della prova dei fatti deve essere valutata dalgiudice di merito verificando da un lato la rappresentazione di unavicenda personale autenticamente riferibile al richiedente asilodall altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazionirese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta davalutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nellelinee guida elaborate dall U N H C R Infatti ove sia allegata nelricorso o nel corso del giudizio la situazione di tratta la valutazionedi credibilità presenta le connotazioni peculiari e speciali di cui si èdetto e pertanto l attenzione del giudice dovrà concentrarsi suglielementi sintomatici della tratta e attenuarsi sugli altriIl Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi nonostantel allegazione della situazione di tratta effettuata dal ricorrente sindall atto introduttivo del giudizio di primo grado ed invero di dettasituazione neppure è dato rinvenire menzione nel decretoimpugnato5 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/20243 In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto restandoData pubblicazione 13/06/2024assorbiti gli altri che vertono sul diniego della protezioneinternazionale censurata in ragione dell appartenenza delricorrente ad un particolare gruppo sociale dedito al culto dellamagia e della superstizione secondo motivo sul diniego dellaprotezione speciale terzo motivo e sulla revoca del patrocinio aspese dello Stato quarto motivo Il decreto impugnato vadunque cassato nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviataal Tribunale di Bari in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del giudizio di legittimitàCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024Data pubblicazione 13/06/2024REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente * Consigliere Rel * DI * ConsigliereUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12464/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato * * per procura specialeallegata al ricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL* * INTERNAZIONALE FOGGIA intimatiavverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI R G n 13165/2022depositato il 15/05/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/20241 Con decreto depositato in data 15/05/2023 nel proceDadtaim pubebnlictaozio ne 13/06/2024iscritto al n 13165/2022 r g il Tribunale di Bari ha respinto ilricorso di * * cittadino della * – * *avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status dirifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitariaall esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionaleda parte della competente Commissione Territoriale Il ricorrenteriferiva di aver lasciato il suo * per gli atti di persecuzione dinatura religiosa subiti da un gruppo di persone dedite alla magia ealla superstizione ed alle quali si era rivolto per cambiare vita cosìfinendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani Il Tribunale haritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dialcuna forma di protezione avuto anche riguardo alla situazionegenerale del * di origine del richiedente2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi nei confronti del Ministerodell Interno che è rimasto intimato3 Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod proc civRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la “nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazionedegli artt 115 c p c e dell art 132 n 4 c p c in relazione all art360 comma 1 n 3 e n 4 c p c – violazione e/o falsa applicazionedel d lgs n 251 del 2007 artt 2 7 8 e 14 nonché della* di * del 28 luglio 1951 ratificata dalla l n 722del 1954 della direttiva 2004/83/CE attuata dal d lgs n 251 del2007 omessa audizione del richiedente” ii con il secondo motivola “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degliartt 115 c p c e dell art 132 n 4 c p c in relazione all art 360comma 1 n 3 e n 5 c p c – violazione e falsa applicazione del2 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024decreto legislativo n 251/2007 attuazione della direttivaNumero di raccolta generale 16511/20242004/83/CE recante norme minime sull attribuzione a citDtaatad puinbbil icdaziio ne 13/06/2024paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di personaaltrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché normeminime sul contenuto della protezione riconosciuta – omessoriconoscimento dello status di rifugiato o della protezioneinternazionale * della sentenza e del procedimento inrelazione all art 360 comma 1 n 4 c p c per difetto dimotivazione” iii con il terzo motivo la “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt 115 c p c e dell art 132 n4 c p c in relazione all art 360 comma 1 n 3 c p c – violazionee falsa applicazione dell art 19 comma 1 1 e comma 1 2 d lgs n286/1998 come modificato dal d l n 130 del 21 ottobre 2020Violazione e/o falsa applicazione dell art 8 Cedu *valutazione dei fatti allegati e delle prove omessa valutazione emotivazione delle domande attoree * motivazionesul punto decisivo della controversia * apparente* e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto* degli stessi * manifesta” iv con il quartomotivo la “violazione e/o falsa applicazione degli artt 13 e 136 deld p r 115/2002 in relazione all art 360 n 3 c p c omessamotivazione violazione del diritto di difesa”2 Il primo motivo è fondato2 1 Secondo l orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio Cass 21584/2020 nei giudizi in materia di protezioneinternazionale il giudice in assenza della videoregistrazione delcolloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale ha l obbligodi fissare l udienza di comparizione ma non anche quello didisporre l audizione del richiedente a meno che a nel ricorso nonvengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda sufficientemente distinti da quelli allegati nella faseamministrativa circostanziati e rilevanti b il giudice ritenga3 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024necessaria l acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenzeData pubblicazione 13/06/2024o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c ilrichiedente faccia istanza di audizione nel ricorso precisando gliaspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che ladomanda non venga ritenuta manifestamente infondata oinammissibileIl ricorrente deduce con sufficiente specificità ex art 366 n 6 codproc civ di aver chiesto al giudice di merito l audizione al fine dichiarire gli aspetti della sua vicenda personale risultati non credibilidalla Commissione Territoriale e posti a fondamento anche delladecisione giudiziale ossia nello specifico di essere stato costrettoa praticare riti magici e di seguito di essere rimasto vittima di trattaper pagare il viaggio dalla * verso l Italia Deduce che secondouna prassi tipica del suo * i trafficanti di esseri umani siassicurano tramite il giuramento agli spiriti * la sottomissionee l assoggettamento di donne principalmente ma anche di uominiresi schiavi con il potere della superstizione esercitato daglistregoni locali i cosiddetti native doctors Deduce inoltre ilricorrente di avere chiesto l audizione anche per fornire unapprofondimento sulla sua effettiva integrazione sociale edeconomica in ItaliaIl Tribunale ha rigettato l istanza di audizione affermando che “Nelcaso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quantoavanzata dal ricorrente in maniera estremamente generica ancheallorché è stata ribadita con istanza del 9 5 2023 senzaindicazione specifica delle ragioni di tale istanza e dei punti su cuiavrebbe voluto essere sentito per rendere chiarimenti né dettaaudizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domandegià rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della suavicenda” il che contrasta con quanto dedotto con sufficientespecificità per quanto si è detto dall odierno ricorrente2 2 Occorre aggiungere che nella specie assume ulteriore e4 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/2024dirimente rilevanza l allegazione da parte del richiedente di unaData pubblicazione 13/06/2024situazione di tratta collegata alla pratica di riti magici e alladedotta sottomissione al native doctorVa ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime ditratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo allemodalità di audizione del richiedente ai fini non solo dell emersionedei fatti e della loro completa ricostruzione ma anche dell adeguatainformazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo dirilevanza delle sue dichiarazioni e soprattutto circa l eventualità diadesione al programma di protezione anti tratta Cass24573/2020 Cass 11497/2021 Cass 41863/2021Cass 23168/2023Alla stregua di detto contesto il giudice del merito è tenuto anchea verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svoltal audizione avanti alla Commissione Territoriale Inoltre lacredibilità della storia che opera ad un tempo sul pianodell allegazione e della prova dei fatti deve essere valutata dalgiudice di merito verificando da un lato la rappresentazione di unavicenda personale autenticamente riferibile al richiedente asilodall altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazionirese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta davalutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nellelinee guida elaborate dall U N H C R Infatti ove sia allegata nelricorso o nel corso del giudizio la situazione di tratta la valutazionedi credibilità presenta le connotazioni peculiari e speciali di cui si èdetto e pertanto l attenzione del giudice dovrà concentrarsi suglielementi sintomatici della tratta e attenuarsi sugli altriIl Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi nonostantel allegazione della situazione di tratta effettuata dal ricorrente sindall atto introduttivo del giudizio di primo grado ed invero di dettasituazione neppure è dato rinvenire menzione nel decretoimpugnato5 di 6* disposto d ufficio Numero registro generale 12464/2023Numero sezionale 716/2024Numero di raccolta generale 16511/20243 In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto restandoData pubblicazione 13/06/2024assorbiti gli altri che vertono sul diniego della protezioneinternazionale censurata in ragione dell appartenenza delricorrente ad un particolare gruppo sociale dedito al culto dellamagia e della superstizione secondo motivo sul diniego dellaprotezione speciale terzo motivo e sulla revoca del patrocinio aspese dello Stato quarto motivo Il decreto impugnato vadunque cassato nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviataal Tribunale di Bari in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del giudizio di legittimità P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri cassail decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causaal Tribunale di Bari in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile il 14 febbraio 2024La Presidente* *6 di 6P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri cassail decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causaal Tribunale di Bari in diversa composizione anche per la decisionesulle spese del giudizio di legittimitàIn caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile il 14 febbraio 2024La Presidente* *6 di 6