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Ordinanza Interlocutoria — n. 16505/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing due to procedural nullity regarding border return decree validation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16505/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to a public hearing rather than dismissing the appeal outright. The appellant challenged a peace court decision rejecting his asylum claim, arguing the lower court failed to address a specific procedural nullity regarding the lack of a validation hearing for the border return decree. The court determined this issue involved significant procedural implications necessitating a full public trial to resolve the validity of the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4; Art. 375, comma 1, cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises a question of law of particular relevance concerning the procedural nullity of an administrative return decision, the court must remand the case for public hearing instead of dismissing the appeal.

Parole chiave

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procedural nullity border return decree validation hearing interlocutory order public hearing remand asylum claim rejection Cassation procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art.
Art. 375, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte, visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., dispone la rimessione del ricorso alla pubb
Art. 370, cod. proc. civ.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod.
art. 370 cod. proc. civ
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ.
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Testo completo

pposizione a decreto di respingimento Ud.14/02/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13567/2023 R.G. proposto da : EL BANHAWI ISLAM FARAG SAID, elettivamente domiciliato in Catania, c.so Italia n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTURA di SIRACUSA,domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti – avverso il decreto del Giudice di pace di Siracusa in R.G. n. 1366/2023depositato i l 26/5/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Siracusa, con decreto depositato in data 26 maggio 2023, respingeva il ricorso presentato da Islam Farag Said El Banhawi, cittadino egiziano, avverso il decreto di respingimento notificatogli in data 9 aprile 2023 a seguito del suo ingresso in territorio italiano dalla frontiera di Augusta. Rilevava, in particolare, che il migrante, pur essendo stato messo a conoscenza dei propri diritti, non aveva manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale.

2. Islam Farag Said El Banhawi ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Siracusa si sono costituiti al di fuori dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che: 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112, comma 1, cod. proc. civ., in quanto il giudice di pace non ha affrontato la questione relativa alla nullità del decreto di respingimento per mancato espletamento dell’udienza di convalida, specificamente sollevata all’interno del ricorso. 3.2 4.

Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza, venendo in rilievo le implicazioni procedurali che necessariamente conseguono all’adozione di un provvedimento questorile di respingimento differito con accompagnamento alla frontiera.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 375, comma 1, cod. proc. civ., dispone la rimessione del ricorso alla pubb