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Ordinanza — n. 16500/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, upholding lower court's fee compensation based on procedural outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16500/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's fee compensation was arbitrary. The appellant argued that the first-instance judgment was unjustly reversed due to the annulment of a cooperative resolution, yet the appellate court fully compensated costs despite the procedural nature of the reversal. The court ruled that the lower court's reasoning was specific and grounded in the procedural events rather than abstract logic, thus precluding further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2, c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.: The cassation court cannot review fee compensation decisions unless the lower court provided abstract or non-specific reasoning, as the review is limited to avoiding illogical grounds.

Parole chiave

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fee compensation review procedural inadmissibility specificity of reasoning appellate court powers cost allocation rules eccezione di compensazione restituzione di prestazioni complementari decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 2, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 9839/21
Cass. n. 5235/24
Cass. n. 21400/21
Cass. n. 15495/22
sent. n. 157 del 2014
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Testo completo

so iscritt o a l numer o 9516 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da Merone Laura, rappresentatae difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, da gli avvocati Francesco Zefelippo e Mario Pane, elettivamente domiciliatasi presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Carducci, n. 18 -ricorrente- contro Fusaro società cooperativa edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Francesco Fierro e Pasquale Fierro, presso lo studio dei quali in Pozzuoli, alla via Miliscola, n. 424, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto:

Co mpensazione delle spese. Contestazione.RG n. 9516/22 Angelina-Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza n. 1046/22resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 1 febbraio 2022 e notificata in pari data; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Rilevato che: - con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da Laura Merone contro la sentenza n. 2739/13 del giudice di pace di Pozzuoli, il quale aveva rigettato l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso; -emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione; - la quota era stata posta a carico dell’opponente, socia di Fusaro cooperativa edilizia a r.l., in base a una delibera con la quale la cooperativa l’aveva annoverata tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote; - il tribunale ha posto a fondamento della decisione la sopravvenuta caducazione ex tunc della delibera , costituente « il presupposto giustificativo del pagamento delle somme pretese dalla Cooperativa con il decreto ingiuntivo», ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.; - pur accogliendo l’appello, il tribunale ha, tuttavia, interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio; - a fondamento della statuizione ha argomentato che l’accoglimento dell’appello e la revoca del decreto ingiuntivo discendevano soltanto dall’annullamento dell a delibera, s uccessivo alla sentenza del giudice di pace, e non già dalla fondatezza dei motivi d’impugnazione, posto che, quanto a questi:

a) la produzione della delibera nel corso del giudizio di opposizione aveva eliso la rilevanza della contestazione concernente RG n. 9516/22 Angelina-Maria Perrino estensore la mancanza di essa a sostegno del ricorso monitorio prima e del decreto ingiuntivo poi;

b) infondata era la censura concernente la duplicazione dei titoli, poiché la transazione e la delibera di riparto si integrano tra loro;

c) le questioni riguardanti il contenuto della transazione e la validità della delibera di riparto non erano idonee a paralizzare in via di eccezione la domanda di pagamento, in mancanza di proposizione di apposita domanda riconvenzionale di annullamento della delibera; - il tribunale ha poi ravvisato una situazione di soccombenza reciproca fra le parti in ragione, da un lato, della sopravvenienza rappresentata dall’annullamento successiv o della delibera e, dall’altro, dall’inconsistenza delle ragioni fatte valere dall’appellante per paralizzare la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto; -contro questo capo della sentenza la ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, di cui il primo articolato in quattro subcensure e il secondo in due, cheillustra con memoria, cui Fusaro cooperativa edilizia a r.l. replica con controricorso, pure corredato di memoria. Considerato che: - col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, la ricorrente lamenta:

1) l’ omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità del decreto ingiuntivo emesso; la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, per avere considerato in motivazione assorbente l’annullamento della delibera di riparto e statuito in dispositivo la revoca del decreto ingiuntivo; la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c.; la violazione o falsa applicazione di norme di di ritto RG n. 9516/22 Angelina-Maria Perrino estensore per aver ritenuto assorbente il fatto sopravvenuto all’originario vizio del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado che lo ha confermato( primo motivo );

2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione; l’omesso esame del fatto decisivo determinato dalla riforma della sentenza di primo grado che ha statuito erroneamente la conferma del decreto ingiuntivo ( secondo motivo); - la censura complessivamente proposta è inammissibile in tutti i suoi aspetti; -anche di là dalla valutazione delle modalità d i allestimento dei motivi mediante formulazione di plurimi profili di censura proposti in maniera frammista, in quanto tale inosservante dei criteri stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 9100/15), si osserva che:

a) il fatto dedotto che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto non è certo decisivo, non soltanto perché non è contestato che, come accertato in sentenza,la delibera è stata depositata nel corso del giudizio di opposizione, il quale concerne l’intera situazione giuridica controversa (Cass., sez. un., n. 7448/93; sez. un., n. 9839/21), ma anche perché a fondamento della sentenza impugnata v’è la considerazione della caducazione del presupposto della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della cooperativa, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno ; e la caducazioneassorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comportato l’accertamento, non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria;RG n. 9516/22 Angelina-Maria Perrino estensore b) il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento, di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10);

c) rispetto alla ratio decidendidella pronuncia così individuata , le ulteriori critiche sono astratte; irrilevante è, in particolare, la considerazione che al momento del ricorso monitorio l’ingiunta aveva già impugnato in altro giudizio la delibera, che, anzi, implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effettie quindi giustificasse la pretesa; d’altronde, come correttamente osservato dal tribunale, il giudice può sindacare l'annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, purché sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione(Cass., sez. un., n. 9839/21 , cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235 /24, in tema di riscossione dei contributi consortili); -si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" inragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21); - è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di RG n. 9516/22 Angelina-Maria Perrino estensore motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», di là dalle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22); -nel caso in esame, invece, la motivazione non è astratta, ma è, nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera della cooperativa , della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed è coerente con la ragione del decidere , calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento della delibera in questione, rispetto alla quale la considerazione , effettivamente decettiva, sulla soccombenza recipro c a è meramente ancillare e, quindi, ininfluente; - resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensazione; - d’altronde, la riforma della sentenza di primo grado non è affatto un fatto in senso storico-naturalistico pretermesso, ma è l’oggetto della decisione; - in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti