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Ordinanza Interlocutoria — n. 16490/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new hearing due to conflicting internal orientations on interest capitalization clauses.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16490/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a new hearing. The appellant argued that the appellate court incorrectly characterized interest capitalization as beneficial rather than requiring a new contract agreement under specific civil code provisions. The court noted that distinct internal orientations exist regarding this issue and that a similar case was recently remitted for public hearing, necessitating a wait for further guidance before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 120 T.U.B.; Art. 7 CICR 2000; Art. 1283 cod. civ.: When internal orientations within the court section are divided on the legal characterization of interest capitalization clauses, the case must be remitted to a new hearing to await a definitive ruling on the applicable legal standard.

Parole chiave

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interest capitalization unilateral contract amendment internal court orientations remittal to new hearing T.U.B. violation civil code art 1283 procedural remittal politica bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 120 T.U.B.
2283 del 2020, resa all’esito di un giudizio instaurato dalla società Inerti e Asfalti nei confronti di UBI Banca s.p.a., oggi fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo s.p.a; il primo motivo del ricorso principaledenunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 120 del T.U.B., dell’art.
Art. 7 CICR 2000
120 del T.U.B., dell’art. 7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art.
Art. 1283 cod. civ.
7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 cod.
art. 1283 cod. civ
7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 8639 del 2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30016/2020 R.G. proposto da: INERTI E ASFALTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y) -ricorrente- contro UBI BANCA SPA -intimata- nonché contro INTESA SANPAOLO SPA, già UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G. SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO (DLRFNC51R31H501U) rappresentatae difesa dall'avvocato LORENZANI CLAUDIO (LRNCLD42M09Z133F) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2283/2020 depositata il 16/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: è impugnata con vari motivi, in via principale e in via incidentale, la sentenza della corte d’appello di Milano n. 2283 del 2020, resa all’esito di un giudizio instaurato dalla società Inerti e Asfalti nei confronti di UBI Banca s.p.a., oggi fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo s.p.a; il primo motivo del ricorso principaledenunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 120 del T.U.B., dell’art. 7 della Delibera del CICR in data 9 febbraio 2000 e dell’art. 1283 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto la natura migliorativa della capitalizzazione degli interessi introdotta dalla suddetta d elibera rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata, e quindi per non aver riconosciuto, invece, la necessit à di un nuovo accordo tra le parti in luogo dell’ adeguamento unilaterale del contratto.

Considerato che: sul problema oggetto del ripetuto primo motivo del ricorso principalesi sono formati distinti orientamenti all’ interno de lla sezione , e con ordinanza interlocutoria n. 8639 del 2024 la questione, in analoga controversia, è stata rimessa allapubblica udienza; è opportuno attendere la decisione che sarà adottata all’esito di tale udienza. p.q.m. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nella