Cassation appeal dismissed because appellate court's ruling on costs is the only justiciable part, not the revocation decision itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court's decision regarding litigation costs was the sole justiciable portion, while the revocation of the administrator lacked finality. The appellant argued the lower court failed to verify damages and causal links for alleged management irregularities, but the Supreme Court held that such administrative measures are not subject to cassation review unless they impose monetary penalties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2409 c.c.; Art. 111 Cost.: Decisions on administrative measures for company management irregularities are non-justiciable via cassation unless they impose costs, which constitute autonomous debt claims.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10200/2022R.G. proposto da Masci Franco, rappresentato e difes o da ll’ avv. Claudia D’Aloisio , con domicilio eletto presso il suostudio, sito in Pescara, via G . Puccini, 3 -ricorrente - contro Ascione Eugenio Fermo Guglielmoe Appignani Lorenzo , rappresentati e difesi dall’avv. Elio Di Filippo , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Di Paolo, sito inRoma, viale Liegi , 35/B -controricorrenti - Santovito Gabriele -intimato - Fallimento della Società delle Terme s.r.l. -intimato - avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila n. 72 /20 2 2 , depositatoil 26 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 Oggetto:società di capitali -amministratore - revoca ex art. 2409 c.c. - impugnabilità dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Franco Masci propon e ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila, depositato il 26 gennaio 2022, di reiezione delreclamo per la riforma del decreto del locale Tribunale che lo aveva revocato dalla carica di amministratore unico della Società delle Terme s.r.l.; -la Corte di appello ha riferito, richiamando il provvedimento di primo grado, che il giudizio aveva avuto origine dal ricorso proposto ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. da Eugenio Fermo Guglielmo Ascione, Lorenzo Appignanie Gabriele Santovito, quali sindaci della Società delle Terme s.p.a., per la revoca del liquidatore Franco Masci in ragione di gravi irregolarità nella gestione della società quali l’illegittima prosecuzione dell’attività di impresa non strettamente funzionale alla liquidazione del patrimonio e idonea a determinare un aumento della già grave esposizione debitoria della società, l’omessa proposizione dell’istanza di fallimento della società medesima e il soddisfacimento a propria discrezione dei soli creditori ritenuti strategici per la prosecuzione dell’attività, in violazione della par condicio; -ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado si era costituita anche la società, fallita nelle more del giudizio di appello, ragione per cui lo stesso veniva dapprima interrotto e quindi riassunto nei confronti della curatela, rimasta tuttavia contumace; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in particolare, che la legittimazione a chiedere i provvedimenti di cui all’art. 2409 cod. civ. sussisteva anche in capo ai sindaci laddove, come nel caso in esame, avessero agito quale organo collegiale e non uti singuli e che ricorrevano gli estremi della fattispecie invocata avuto riguardo alle gravissime irregolarità nella gestione non solo al momento dell’adozione del provvedimento reclamato ma già in essere in epoca precedente, quantomeno a far data dal31 dicembre 2017;-il ricorso è affidato a due motivi; -resistono, con unico controricorso, Eugenio Fermo Guglielmo Ascione eLorenzo Appignani; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2409, settimo comma, cod. civ. e 110, 111, 112 e 115 cod. proc. civ., per aver il decreto impugnato, nell’esaminare il motivo di reclamo avente a oggetto la ritenuta ammissibilità delricorso originario in quanto proposto dai sindaci nella veste del collegio sindacale, omesso di considerare le istanze istruttorie del reclamante (in particolare, di esibizione del registro delle adunanze di tale organo), nonché la circostanza che alla data dell’adizione del decreto del Tribunale i sindaci si erano dimessi; -con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2409cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto sussistenti le contestate «gravi irregolarità» senza verificare il danno conseguente e il nesso di causalità e senza valutare le esimenti dovute all’inerzia della pubblica amministrazione e all’effetto incidente della pandemia da COVID-19; - va preliminarmente esaminata la questione della ammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 111 Cost., eccepita dai controricorrenti e, comunque, rilevabile d’ufficio; -sul punto, deve osservarsi che i provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c od . c iv ., ancorché comportino, come nel caso in esame, la nomina di un amministratore giudiziario con la revoca di quello prescelto dall'assembleasono privi di decisorietà, per cui la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spesela quale sola , inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (così, Cass. 10 gennaio 2023, n. 388;
Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052; Cass. 13 gennaio 2010, n. 403; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1571); -pertanto, in assenza di motivi di ricorso rivolti alla statuizione relativa al governo delle spese processuali, i l ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente,in complessivi euro 4. 000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale , a n