Cassation court allows Postal Bonds claim by ruling prescription starts at maturity date, not one year after.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Poste Italiane's appeal against the lower courts' dismissal of a claim for reimbursement of postal time-value bonds. The lower courts had incorrectly determined that the ten-year prescription period began on January 1, 2010, one year after the bonds ceased to bear interest. The court ruled that the statutory provision mandates the prescription period starts strictly at the bond's maturity date, thereby invalidating the earlier start date used by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.m. 19.12.2000; Art. 8 d.m. 17.10.2001: The prescription period for postal time-value bonds commences on the date of the bond's maturity, not on the first day following the cessation of interest payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesadagli Avv. ti Maria Silvia Mandarino e Anna Maria Rosaria Ursino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima dell’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, in Roma,Viale Europa,190 -ricorrente- Contro DE LUCA LUCIA E TESSARIN FABIO, rappresentati e difesi dall’ Avv. Federico Celanopec: federicocelano@pecavvocatinovara.it -controricorrenti– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Torino n. 1304 /20 21 pubblicatail 2 9 . 11 .20 21 , notificata il 1° . 12.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .6.2024 dal Consigliere Daniela Valentino. Oggetto: Buoni postali fruttiferi FATTI DI CAUSA 1. ─Con atto di citazione ritualmente notificato Poste Italiane spa proponeva opposizione avverso il decreto n. 705/2019 con cui il Tribunale di Novara le aveva ingiuntoil pagamento della somma di €. 5.000, oltre interessi e competenze di procedura, afavore di Lucia De Luca e Fabio Tessarin, a titolo di rimborso di un buono postale, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto. 2.−L’opponente deduceva cheil titolo contestato era stato emesso il 4.1.2002 e apparteneva alla serie "A termine" AA3, le cui condizioni e i rendimenti erano stati istituiti con il D.M. 17.10.2001.
I titoli "a termine" divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato si prescrivein dieci anni. 3.−il Buono era stato emesso il 4.1.2002 con scadenza 4.1.2009 e poteva essere rimborsato non oltre il 4.1.2019. 4. ─ Il Tribunale di Novara con sentenza n. 134/2020 rigettava l’opposizione e confermava il d.i. opposto. 5.─ Poste Italiane proponeva no gravame , dinanzi alla Corte di appello di Torino che , con la sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:
a) l’art. 8decreto MEF 17.10.2001 indica un termine fisso circa la scadenza del titolo, ancorandolo al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, così che la data di emissione diventa irrilevante ai fini della individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione;
b) l’art. 8, comma 1, decreto MEF 17.10.2001 va , pertanto interpretato nel senso che il termine prescrizionale inizia a decorrere al termine del settimo anno successivo all’emissione del buono stesso, ovvero nel caso di specie dal 31.12.2009;
c) il termine prescrizionale, quindi, inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i buoni hanno cessato di essere fruttiferi e quindi, ancor più precisamente dal 1.1.2010. 6. ─Poste Italiane s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con duemotivi ed anche memori a . De Luca Lucia e Tessarin Fabio hannopresentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore di Poste perché nominato da un dirigente della società sulla base di una procura non prodotta.
La procura, però, è stata prodotta, a seguito dell’eccezione. La nostra giurisprudenza, ha statuito che il conferente la procura deve semplicemente allegare la titolarità dei poteri occorrenti allo scopo, se poi c’è contestazione li deve giustificare producendo la necessaria documentazione nei termini di cui all’articolo 372 c.p.c.Questa Corte ha anche statuito, recentemente, che « In tema di rappre sentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.
Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.
Nel processo di cassazione, svolto con il rito camerale, la predetta contestazione relativamente alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere sollevata con il controricorso e non può essere proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell’art.380bis-1 c.p.c., rispetto alla quale la parte destinataria dell’eccezione non ha più la possibilità di integrare le proprie produzioni ai sensi dell’art.372 c.p.c.» ( Cass., n. 15177/2024). Ilricorrente deduc e : 7.─ Con il primo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 8 d.m. 19.12.2000; art. 8 d.m. 17.10.2001; art. 176 d.p.r. n. 156/1973. 8.−Con il secondo motivo: Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: d.m. 19.12.2000 (art.8 e Parte generale); art. 8 d.m. 17.10.2001; artt. 115 e 116 c.p.c. 8.1−I motivi sono connessi e possono essere trattati unitariamente. La decorrenza del termine prescrizionale, su cui verte il ricorso per cassazione, assume rilievo dirimente nella controversia in esame, posto che il decreto ingiuntivo contro l’odierna ricorrente, è stato notificato il 22.7.2019, sarebbe suscettibile di essere apprezzato quale valido atto interruttivo della prescrizione se la stessa avesse iniziato il suo corso il 31.12.2009(come ritenuto dal Tribunale e poi dalla Corte di merito), mentre non avrebbe impedito l’estinzione del diritto se la prescrizione stessa avesse iniziato a decorrere dal 4.1.2009(come opposto dalla ricorrente).
L’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto:«I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. «La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta». A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente».
Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). Questa Corte ha recentemente statuito che :«In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)»(Cass., n.19243/2023;
Cass., n. 23006/2023).9.− Perquanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in div