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Ordinanza — n. 16457/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing to sue for damages based on a de facto partnership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16457/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had declared the plaintiff's claim inadmissible due to lack of standing. The plaintiff argued that a de facto partnership existed between the parties, but the appellate court rejected the claim for damages because the underlying facts were already covered by a final judgment. The Court ruled that the appellate court erred by conflating the preliminary assessment of standing with the substantive merits of the case, which must be evaluated separately.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The lack of interest to act must be assessed preliminarily based on the utility of the requested judicial decision regarding the alleged injury, without considering the probable outcome or the substantive merits of the controversy.

Parole chiave

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interest to act de facto partnership standing to sue final judgment procedural admissibility accertamento insufficiente dei fatti censura dell'accertamento dei fatti diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine (sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia.
Art. 132, comma 2 e 4, c.p.c.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, n.
art. 2043 c.c
art. 96 c.p
─Il Tribunale accertava e dichiarava che tra Volpicelli Giuseppina, Giordano Agostino e Volpicelli Camillo era intercorsa una società di fatto, rigettando, tuttavia , la domanda di risarcimento danni da quest’ultimo proposta, nonché quella ex art. 96 c.p.c.
art. 100 c.p
L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine (sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 6749/2012
Cass., n. 6749/2012; Cass.
Cass., n. 8464/2011
Cass., n. 3060/2002
Cass., n. 13485/2014
Cass., n. 13485/2014; Cass .
Cass., Sez. Un., n. 34388/2022
Cass., n. 10708/1993
Cass., n. 7319/1993
Sez. Un., n. 34388/2022
, Sez. Un., n. 34388/2022; Cass., n 10708/1993; Cass.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da VOLPICELLI CAMILLO, rappresentato e difeso dall’ Avv. Giovanni Lauro, ed elettivamentedomiciliato presso il suo studio , in Casoria , Via Salvator Rosa, 6 -ricorrente- Contro VOLPICELLI GIUSEPPINA e GIORDANO AGOSTINO , rappresentati e difesidall’ Avv. Salvatore d'Aniello ed elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Casandrino, Via Milano, 31 -controricorrenti– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Napoli n. 4348 /20 21 pubblicatail 2 3 . 11 .20 21 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere Daniela Valentino.

Oggetto: Associazione in partecipazione FATTI DI CAUSA 1. ─ Con citazione ri tualmente notificata in data 26.09. 2013, Volpicelli Camillo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord i coniugi Volpicelli Giuseppina e Giordano Agostino al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento per il danno consistente nelle lesioni macropermanenti residuate ad esso istante per la responsabilità ex art. 2043 c.c., quantificate, al momento della citazione, nella complessiva somma di € 200.000, oltre interessi dal 22.2.2013 al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione. 2.− A sostegno di dette richieste l'attore deduceva che tra esse parti era stata costituita, sin dal 10.6.2010, una sorta di società di fatto, nell'acquisizione e vendita di prodotti assicurativi, nella quale esso attore aveva apportato i locali di proprietà del padre, siti in Frattaminore, Via Di Vittorio n.13, dove veniva svolta l'attività assicurativa, le suppellettili, l'arredo e la propria costante e quotidiana attività lavorativa, mentre i convenuti e più in particolare la Volpicelli Giuseppina, aveva apportato il proprio titolo abilitativo all'attività, dalla stessa acquisito successivamente, nel febbraio del 2011, nonché il rapporto già esistente con l'Agenzia Generale di Frattamaggiore della “Duomo Unione”, poi Cattolica S.p.A., mentre il sig.

Giordano Agostino, una sorta di collaborazione serale, atteso il già esistente suo rapporto di lavoro con la EAVBUS di Napoli. 3.− L’istante precisava inoltre che, in data 22.2.2013, a seguito del trasferimento dell'agenzia in altri locali, sempre siti in Frattaminore alla via Di Vittorio, i coniugi Volpicelli-Giordano unilateralmente e senza motivazione alcuna, avevano interrotto il suddetto rapporto di collaborazione lavorativa; sosteneva, quindi , che da tale ingiustificata decisione dei convenuti, gli erano derivati ingenti danni.4. ─Il Tribunale accertava e dichiarava che tra Volpicelli Giuseppina, Giordano Agostino e Volpicelli Camillo era intercorsa una società di fatto, rigettando, tuttavia , la domanda di risarcimento danni da quest’ultimo proposta, nonché quella ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite. 5.─ Volpicelli Giuseppina e Giordano Agostino proponeva no gravame, dinanzi alla Corte di appello di Napoliche, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di Volpicelli Camillo volta a sentir accertare e dichiarare che tra lo stesso, Volpicelli Giuseppina e Giordano Agostino è intercorsa una società di fatto, con conferma nel resto della decisione impugnata.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:

a) pur volendo qualificare come ammissibile la domanda di accertamento di una società di fatto tra leparti, per la prima volta in termini specifici formulata da Volpicelli Camillo nelle note depositate ex art. 183, comma6, c.p.c., appare del tutto evidente, già dall’originaria citazione, che la stessa era del tutto strumentale rispetto all’oggetto della richiesta risarcitoria;

b) avendo il primo giudice ritenuto insussistente la prova del danno lamentato e, quindi, dei presupposti per la chiesta condanna risarcitoria - con decisione oramai passata in cosa giudicata, non essendo stata proposta sul punto impugnazione incidentale da parte di Volpicelli Camillo -lo stesso avrebbe dovuto ritenere inammissibile un autonomo accertamento sul punto, per carenza di uno specifico interesse ad agire, in alcun modo dedotto dall’istante; c)Tale conclusione assume carattere del tutto assorbente rispetto al merito della controversia, ed alla decisione sul punto adottata dal Tribunale, come pure contestata dalle parti appellanti.6.

─Volpicelli Camillo ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria. Volpicelli Giuseppina e Giordano Agostino ha nno presentato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 7.−Con il secondo motivo: Violazione dell’ art . 101 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Si deduce che sussisteva un interesse concreto ed attuale dell’odierno ricorrente rispetto all’accertamento della sussistenza della società di fatto senza che, tale condizione dell’azione, potesse essere inficiata dalla successiva delibazione in merito alla carenza probatoria della domanda di condanna. 7.1− È logicamente prioritario l’esame di quest o motivo, che va accolto.

A fronte del motivo di impugnazione proposto da Volpicelli Giuseppina e Giordano Agostino, i quali avevano censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda di Volpicelli Camillo volta ad accertare l’esistenza di una società di fatto tra le parti del giudizio, la corte territoriale ha osservato quanto segue: «Orbene, rileva sul punto la Corte che, pur volendo qualificare come ammissibile la domanda di accertamento di una società di fatto tra la parti, per la prima volta in termini specifici formulata da Volpicelli Camillo nelle note depositate ex art. 183, VI comma, c.p.c., appare del tutto evidente, già dall’originaria citazione, che la stessa era del tutto strumentale rispetto all’oggetto della richiesta risarcitoria.

In conseguenza, avendo il primo giudice ritenuto insussistente la prova del danno lamentato e, quindi, dei presupposti per la chiesta condanna risarcitoria - con decisione oramai passata in cosa giudicata, non essendo stata proposta sul punto impugnazione incidentale da parte di Volpicelli Camillo - lo stesso avrebbe dovuto ritenere inammissibile un autonomo accertamento sul punto, per carenza di uno specifico interesse ad agire, in alcun modo dedotto dall’istante. Tale conclusione assume ovviamente carattere del tutto assorbente rispetto al merito della controversia, ed alla decisione sul punto adottata dal Tribunale, come pure contestata dalle parti appellanti».

Ma il ragionamento che precede è errato in diritto, risolvendosi in un cortocircuito logico, che predica l’inammissibilità della domanda spiegata, per carenza di interesse, sul rilievo, logicamente posteriore, della sua complessiva infondatezza. È noto che la nozione di interesse ad agire (condizione dell’azione, unitamente alla legittimazione ad agire, tale da dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito, accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto, risolvendosi nell’idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice (v.

Cass., n. 6749/2012; Cass. , n. 8464/2011): idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante. L’assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall’art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all’indagine (sull’ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia. L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass.,n 3060/2002;

Cass., n. 13485/2014; Cass . , Sez. Un., n. 34388/2022; Cass., n 10708/1993; Cass. , n 7319/1993).Viceversa, la Corte d’appello ha fatto discendere l’inammissibilità, per carenza di interesse, della domanda di accertamento dell’esistenza di una società di fatto, spiegata ― come espressamente riconosce lo stesso giudice d’appello ― in vista dell’accoglimento della domanda risarcitoria proposta in dipendenza dell’unilaterale interruzione, da parte degli originari convenuti, del rapporto che legava i soci della società di fatto, dall’infondatezza nel merito della domanda risarcitoria per difetto di prova, infondatezza ― viene evidenziato nella sentenza impugnata ― coperta da giudicato, che, peraltro, il giudice di primo grado non avrebbe potuto rilevare. 8.─ Con il primo motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2 e 4, c.p.c. con riferimento all’art. 360, n.4, c.p.c. Dalla lettura della scarna parte motiva, non è dato comprendere con chiarezza l’iter inferenziale posto a base della pronuncia anche a causa di una obiettiva “perplessità” ed inconciliabilità delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato. 8.1− Il motivo è assorbito per l’accoglimento del secondo. 9.− Per quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito il primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di