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Ordinanza — n. 16445/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows claim that pre-1992 bank contracts could be proven by conduct, overturning appellate dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16445/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed SAPIS SRL's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision, which had dismissed the claim based on the lack of written evidence for a bank account. The appellant argued that the nature of the account as a 'fiduciary' one should be proven by conduct rather than a written contract, noting that written forms were not legally required at the time of establishment. The court agreed, citing prior precedents establishing that factual contracts could be concluded through conduct before the 1992 law mandated written forms for such agreements.

Regesto Legislator

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Art. 117 TUB; Art. 3 L. 154/1992: Before the 1992 law requiring written form for bank contracts, a credit agreement could be concluded by conduct, and simple presumptions derived from such conduct constitute valid proof of the contract's nature.

Parole chiave

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factual contract formation banking law pre-1992 proof by conduct fiduciary account nature retroactivity of written form obbligo di restituzione pagamento degli arretrati rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 117 TUB
154 e dell'art. 117 TUB, prescrittivi della forma scritta per i contratti bancari, si è detta nuovamente convinta, sulla scorta di un avviso già esternato con riferimento al campo della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite dal fallito da Cass.
L. 154/1992, Art. 3
17090/2008 – e ancor prima tr a le altre da Cass.3842/1996 e da Cass.
Codice Civile, Art. 2725
Codice Civile, Art. 2729, comma 2
civ., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, RG 24313/20SAPIS-Intesa San Paolo Est.
art. 2725 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 34997/2023
Court dismisses appeal on evidence burden regarding bank account transfers and prescribes legal rule for proving contract validity.
Cass. 17090/2008
Cass. 3842/1996
Cass. 2915/1992
17090/2008 – e ancor prima tr a le altre da Cass.3842/1996 e da Cass. 2915/1992 – che «nel regime previgente all'entrata in vigore della L.
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Testo completo

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso24313/2020 proposto da: SAPIS SRL, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Giovan Candido Di Gioia che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Emiddio De Simone -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Cangiano -controricorrente - nonché contro RG 24313/20SAPIS-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli BANCA CARIME SPA -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLOdi SALERNO n. 592/2020 depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Salerno, accogliendo con la sentenza riportata in epigrafe il gravame proposto da Banca Carime s.p.a. –di seguito divenuta Unione di Banche Italiane s.p.a. e poi Intesa San Paolo s.p.a. – ha riformato l'impugnata decisione di primo grado – che su istanza della S.A.P.I.S. s.p.a. aveva pronunciato la condanna di Banca Carime a ripetere nei confronti di queste le somme indebitamente incamerate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto et similia – sul presupposto che, non essendo stata provata dall'istante la natura di conto affidato del rapporto da essa intrattenuto con la banca («anzitutto va rilevata la mancata produzione agli atti di causa del contratto di conto corrente n. 587, unico documento dal quale è possibile evincere la presenza o meno di un fidoe dunque la natura di conto affidato»), le rimesse eseguite dalla S.A.P.I.S. avevano tutte natura solutoria con la conseguenza che esse nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione dovevano reputarsi prescritte.

La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dalla soccombente con tre motivi, seguiti da memoria e resistiti dalla banca con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso – ricorso la cui cognizione non è preclusa dalla mancata indicazione nella rubrica di ciascun motivo RG 24313/20SAPIS-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli del parametro cassatorio che ne giustifica l'introduzione, trattandosi di indicazione superflua se dal tenore del motivo si renda, come qui, comprensibile il contenuto della censura ed il parametro evocato – con cui si lamenta l'erroneità dell'impugnata decisione per aver ritenuto che la natura affidata del conto dovesse essere provata per iscritto, quantunque all'epoca della sua costituzione non era prevista l'adozione di una forma vincolata, sicché il diverso intendimento fatto valere dal decidente urtava contro il divieto di retroattività della legge e contro l'evidenza dei fatti incontrovertibilmente attestanti la natura affidata del conto, è fondato e merita integrale adesione con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

3. Questa Corte, esaminando, da ultimo con la sentenza 34997/2023, la questione della configurabilità di un affidamento di fatto, in relazione a talune prassi bancarie correnti prima della l. 17 febbraio 1992, n. 154 e dell'art. 117 TUB, prescrittivi della forma scritta per i contratti bancari, si è detta nuovamente convinta, sulla scorta di un avviso già esternato con riferimento al campo della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite dal fallito da Cass. 17090/2008 – e ancor prima tr a le altre da Cass.3842/1996 e da Cass. 2915/1992 – che «nel regime previgente all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, art. 3 , il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca» ed, in coerenza con questa impostazione, ha ritenuto che la prova dell'affidamento possa ritrarsi anche a mezzo di un ragionamento critico, posto che «le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove», per come sono disciplinate dal codice civile e che alla loro utilizzabilità non fa scudo il divieto sancito dall'art. 2725 cod. civ., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, RG 24313/20SAPIS-Intesa San Paolo Est.

Cons. Marulli 4 cod. civ., «evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità».

4. Poiché la Corte d'Appello con la sentenza in disamina ha del tutto escluso che, nel regime vigente al tempo della sua costituzione, la prova dell'affidamento di cui intende giovarsi l'impugnante per dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse da essa effettuate e così controbattere alla prescrizione eccepitane dalla banca, possa ricavarsi anche per facta concludentia, ne discende, alla luce del riportato principio di diritto, l'erroneità del pronunciamento così adottato e la necessità perciò della sua doverosa cassazione con rinvio della causa al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi decis