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Ordinanza — n. 16444/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of specific grounds in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16444/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the debtors' claims regarding usury and guarantee validity. The petitioners argued that the lower court failed to properly evaluate consent vices and usury thresholds, but the court found the arguments generic and lacking specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed because the petition did not meet the strict requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.c.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the petition fails to specify the grounds for the alleged violation or false application of law with sufficient precision and autonomy.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal procedural defects lack of specific grounds generic allegations civil procedure law azione creditoria credito contestato grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 345 cod. proc. civ
- Col primo motivo i ricorrenti , de ducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi ulteriormente precisata - nei medesimi termini - nella memoria ex art. 183 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 14989-05
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32132/2020 R.G. proposto da: POLLINA CRISTOFORO, FANARA PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA MASSIMO (VLNMSM65A04H501X) rappresentati e difesi dall'avvocato MADONIA MARCELLO (MDNMCL74E30G273Y) -ricorrenti- contro IFIS NPL SERVICING SPA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato BATTAGLINI LUIGI (BTTLGU45H12E974B) -controricorrente- nonchécontro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 439/2020 depositata il 21/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: il tribunale di M arsala, adito da Cristoforo Pollina , debitore principale, e da Paola Fanara , fideiussore, con opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ha condannato i medesimi, previa revoca de l decreto ingiuntivo , al pagamento della somma a ciascuno riferibilein relazione a un contratto di mutuo; la corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza di primo grado; i soccombenti hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del portafoglio crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena, ha replicato (a mezzo d ella propria rappresentanteindicata in epigrafe) con controricorso e memoria. Considerato che: I. - Col primo motivo i ricorrenti , de ducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1175 e 1375 cod. civ., censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per viziodel consenso della sig.ra Fanara, in quanto non formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e nella parte in cui in ogni caso l’ha ritenuta infondata a riguardo della eccepita mancata informazione in ordine al significato del testo; dalprimo punto di vista assumono che la domanda di nullità era stata formulata a pag. 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi ulteriormente precisata - nei medesimi termini - nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; dal secondo punto di vista sostengono che il diritto –anche per il fideiussore – di ottenere un’ adeguata informazione si sarebbe dovuto far discendere dal dovere della banca di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1375e 1175 cod. civ.);

II. -il motivo è inammissibile; è decisivo osservare che la corrispondente parte della citazione in opposizione non è riportata nel corpo del ricorso per cassazione onde consentire alla Corte di verificare l’asserto di avvenuta tempestiva proposizione della domanda; ciò determina che non va considerato affatto l’ulteriore argomento incentrato sulla presunta violazione delle norme dibuona fede, ancorché questo siaprospettato – esso stesso - in termini generici ( a fronte della valutazione della corte d’appello secondo cui “la mancata lettura e comprensione del testo” della fideiussione sarebbe stata in ogni caso imputabile al contraente, senza poter configurare un “errore riconoscibile”);

III. – col secondo motivo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1283 e 1815 cod. civ. in riferimento alla misura degli interessi applicati e capitalizzati,giacché le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi possied o no – si dice - natura integrativa della legge penale e civile , e pertanto devono esser conosciute dal giudice e applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attivitàprobatoria delle parti che le abbiano invocate;

IV. –il motivo è inammissibile; il senso compiuto della censura è il seguente: - in occasione del deposito della seconda memoria di cui all'art.183 cod. proc. civ. erano state messe a disposizione del tribunale le informazioni necessarie al computo dell’interesse applicato; nessuna indicazione era stata di contro fornita dalla corte territoriale nel quesito al c.t.u., sicché il c.t.u. aveva infine applicato – arbitrariamente – i più disparati tassi diriferimento, senza che a monte vi fosse un discrimine stabilito dall’organo decidente; era quindi avvenuto che a fronte del tasso indicato per il contratto di sovvenzione nella misura contrattuale del 3.95% il c.t.u. aveva ritenuto congruo un tasso di riferimento del 20,03%, e ciò nonostante che persinola banca resistente avesse invece applicato un valore del 6,30%; egualmente era avvenuto per il regolamento degli interessi passivi del contratto di conto corrente ; in conclusione il c.t.u., nel silenzio del giudice, aveva usato parametri autonomamente determinati, e soprattutto non contrattualmente previsti, eaveva individuato solo per ben limitati periodi lo sforamento della soglia d ell’ usura , mentre avrebbe dovuto ritenere non provati gli anticipi per oltre sette operazioni di apertura di credito per un totale di circa4.000,00 euro, e ancora avrebbe dovuto ritenere l'applicazione di interessiusurari per un ben maggiore periodo, anche in considerazione del sistema di computo alla francese e della parallela capitalizzazione delle competenzenel conto corrente e nel conto anticipi; ed egualmente avrebbe dovuto fare con riferimento al contratto di sovvenzione(mutuo di liquidità), fissando nel provvedimento di nomina delc.t.u. i coerenti distinti metodi di calcolo; sennonché l’impugnata sentenza ha condiviso l ’opposta conclusione del c.t.u.,tesa ad affermare il mancato superamento della soglia usurariaquanto al contratto di mutuo;in base alla confusa esposizione del ricorso non è dato comprendere se quando e dove fossero stati mossi rilievi in ordine a contratti diversi da quello; la critica alla c.t.u.

è svolta in modo assertivo e come tale generico, senza corredo di autosufficienza, visto che il testo della relazione (e finanche il quesito) non è riportato neppure per tratto saliente; infine,postula una distinta ricostruzione di merito, notoriamente sottratta al sindacato di legittimità; V. –c ol terzo mezzo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 91 cod. proc. civ., 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002; si assume la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla ma ncata riforma d i quella di primo grado , quanto “allac.t.u. non disposta e regolamentazione delle spese ”; la sostanza della censura è che,essendo stata disposta la c.t.u. solo in appello, la corte d’appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di primo gradosulle spese, ma avrebbe dovuto quanto meno parzialmente “revocarla” e disporne la compensazione;

VI. -il motivo è inammissibile; nel processo civile la sentenza d’appello ha funzione interamente sostitutiva di quella di primo grado, e la conferma può ben avvenire anche in base a elementi acquisiti in appello; la valutazione sulla opportunità o meno di compensare le spese processuali non è censurabile in cassazione (v. per tutte Cass. Sez. U n. 14989-05). VII. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contrib