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Decreto — n. 16429/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Alessandria Ristorazione Collettiva ARC S.r.l. and Istituto Ligure Mobiliare S.p.a. had previously filed a recourse against a lower court decree, but subsequently submitted a waiver that met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the waiver was valid and sufficient to terminate the case without further adjudication on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the party's formal waiver, which must meet statutory requirements to be valid and binding.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings civil procedure code formal waiver dismissal of recourse spese di difesa spese di gratuito patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25456/2023 R.G. proposto da: Alessandria Ristorazione Collettiva ARC S.r.l. in liquidazione, Istituto Ligure Mobiliare S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bravo e Renato Baruchello e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in PiazzaCavour, Roma; -ricorrenti – contro Lippi Daniele; -intimato – avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova del 21/11/2023; letta la rinuncia al ricorso deiricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno 2024