Italian Supreme Court dismisses appeal as the plaintiff formally withdrew the lawsuit under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing MedicalSport Center S.r.l. and an individual, had previously filed a recourse against the bankruptcy administrator and former partners but subsequently renounced the action. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without substantive adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 14599/2023 R.G. proposto da: MedicalSport Center S.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore, e Parente Claudio, rappresentati e difesi dall’avv. Giacomo Enzo Costanzo Maletta e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti e ricorrenti successivi – - contro Curatela del Fallimento U.S. Catanzaro s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata Fabio Santangeli e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – contro Poggi Madarena Massimo;
Mirante Anita e Mirante Rosanna già socie di CO.GE.MI. s.r.l. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21/02/2023;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 g