Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the appeal. Although the case involved a dispute between the Lucherini and Verdiani families and the heirs of Italo Casati regarding a prior appellate judgment, the plaintiffs voluntarily relinquished their rights. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements for extinction, thereby terminating the legal action without addressing the underlying merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial examination of the case merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 21731/2023 R.G. proposto da: Lucherini Laura e Matteo, Verdiani Donatella e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Lucherini Bargellini Matteo, Verdiani Donatella e Lucherini Laura, in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Dal Piaz ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Emiliano Scarantino in Via Caio Mario n.8, Roma; - ricorrenti – contro PericciuoliCecilia: in proprio e quale erede di Italo Casati, e Casati Laura: quale erede di Italo Casati, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Iannucci e Cosimo Pazzagli e domiciliate presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 709/23 della Corte di Appello di Firenze del 6/4/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione delle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno