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Decreto — n. 16403/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16403/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16403/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8400/2023 R.G. proposto da: Angeloni Gianluigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Persico e Marisa Franca Costelli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Astorri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Torlonia n.33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1234/22 della Corte di Appello di Brescia del 19/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16403/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 8400/2023 R.G. proposto da: Angeloni Gianluigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Persico e Marisa Franca Costelli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Astorri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Torlonia n.33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1234/22 della Corte di Appello di Brescia del 19/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

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abbandono del procedimento desistenza dall'azione diritto di ottenere una decisione condono delle spese procedurali sospensione della procedura di fallimento revoca dell'opposizione
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8400/2023 R.G. proposto da: Angeloni Gianluigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Persico e Marisa Franca Costelli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Astorri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Torlonia n.33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1234/22 della Corte di Appello di Brescia del 19/10/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2024