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Decreto — n. 16391/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 16391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Ilaria Crucchi, had previously filed a decree against Marco Chiostrini and his company, Futura S.a.s., but subsequently renounced the legal action. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the termination of the case without further adjudication.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the judicial process without the need for further substantive examination.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian appellate court formal renunciation condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26676/2021 R.G. proposto da: Crucchi Ilaria, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Cesaroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Benedetta Rosati in Piazza Mazzini n. 27, Roma; - ricorrente – contro Chiostrini Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Santarcangelo e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – contro Futura S.a.s. di Crucchi Ilaria in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 1479/21 della Corte di Appello di Firenze del 15/7/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno