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Decreto — n. 16382/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, representing Velo Lucio, had previously filed a decree against Cirio Finanziaria s.p.a. and Cirio Holding s.p.a., but subsequently submitted a waiver meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judgment was necessary as the waiver legally terminated the proceedings, and no costs were assigned due to the acceptance of the defendants' counter-appeal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal waiver of the appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, thereby precluding any further adjudication on the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code formal renunciation judicial termination abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16709/2022 R.G. proposto da: Velo Lucio, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Gandini e Antonio Bolondi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pietro Cicerchia in via P.S. Mancini n. 2, Roma; - ricorrente - contro Cirio Finanziaria s.p.a. in amministrazione straordinaria e Cirio Holding s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Bussoletti e Gianluca Brancadoro ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in via Brenta n. 2/A, Roma; -controricorrenti – avverso la sentenza definitiva n. 3193/2022 della Corte d’Appello di Roma del 12/05/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione delle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle controricorrenti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugn