Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal waiver of the lawsuit. The plaintiff, Banca Nazionale del Lavoro, had previously withdrawn the case, which the court confirmed met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings were extinguished without any ruling on litigation costs due to the acceptance of the defendants' counter-acceptance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; a party's formal waiver of the lawsuit results in the extinction of the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11507/2023 R.G. proposto da: Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9/10, Roma; - ricorrente – contro Martinelli Andrea, Martinelli Francesco, Alvino Patrizia, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Cuffaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Caio Mario n.27, Roma; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 1810/23 della Corte di Appello di Roma del 13/3/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 20