Decreto — n. 16376/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20625/2022 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bottazzi e Carlo Innocenti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavou, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Il Castelluccio s.r.l., in persona del curatore dott. Stefano Casagni, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Dal Piaz ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emiliano Scarantino in Via Caio Mario n.8, Roma; - controricorrente – contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 6/8/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16376/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 20625/2022 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bottazzi e Carlo Innocenti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavou, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Il Castelluccio s.r.l., in persona del curatore dott. Stefano Casagni, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Dal Piaz ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emiliano Scarantino in Via Caio Mario n.8, Roma; - controricorrente – contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 6/8/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20625/2022 R.G. proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bottazzi e Carlo Innocenti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavou, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Il Castelluccio s.r.l., in persona del curatore dott. Stefano Casagni, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Dal Piaz ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emiliano Scarantino in Via Caio Mario n.8, Roma; - controricorrente – contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso il decreto del Tribunale di Firenze del 6/8/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno