Decreto — n. 16367/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7209/2021 R.G. proposto da: Federico Fadini, rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Aldo Tino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente - contro Festini Sergio, e Gozzini Franceso Luigi, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della T.H. s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Martino Maria Ebner ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Gregorio VII n. 466, Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 50/21 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 11/01/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16367/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7209/2021 R.G. proposto da: Federico Fadini, rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Aldo Tino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente - contro Festini Sergio, e Gozzini Franceso Luigi, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della T.H. s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Martino Maria Ebner ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Gregorio VII n. 466, Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 50/21 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 11/01/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7209/2021 R.G. proposto da: Federico Fadini, rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Aldo Tino e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente - contro Festini Sergio, e Gozzini Franceso Luigi, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della T.H. s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Martino Maria Ebner ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Gregorio VII n. 466, Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 50/21 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 11/01/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione dei controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno 20