Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling the procedural extinction applies per Civil Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Laurenzi Pino, had previously filed a decree against the Province of the Congregation of the Immaculate Conception regarding a 2018 administrative decision, but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the case without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A withdrawal of appeal meeting statutory requirements results in the extinction of the proceedings without the need for further adjudication on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 25596/2018 R.G. proposto da: Laurenzi Pino, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Gerundo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Monterone n. 2 (c/o Studio legale Schiano P), Roma; - ricorrente - contro Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari pro tempore, rappresenta e difesa dall’avvocato Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Vescovio n. 21, Roma; - controricorrente - avverso il decreto definitivo del Tribunale di Roma del 27/06/2018; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 12 giugno 20