Decreto — n. 16353/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16353/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2024