Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16353/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16353/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16353/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 16353/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
desistenza dall'azione condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione revoca del gratuito patrocinio diritto di ottenere una decisione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30921/2021 R.G. proposto da: Castorina Mario, Primavera Orazio, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Esterini e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Fallimento della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza, in persona del curatore avv. Burgì Adriana, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/21 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 13/9/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2024