Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16352/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16352/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16352/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8312/2023 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. A. Plana n.4, Roma; - ricorrente – contro Lio Capital s.r.l., non in proprio ma nella qualità di procuratrice mandataria di SPV Project 1915 s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampiero Martini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 329/23 della Corte di Appello di Bologna del 16/2/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 16352/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 8312/2023 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. A. Plana n.4, Roma; - ricorrente – contro Lio Capital s.r.l., non in proprio ma nella qualità di procuratrice mandataria di SPV Project 1915 s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampiero Martini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 329/23 della Corte di Appello di Bologna del 16/2/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali deduzione delle spese professionali declinatoria di competenza ripetibili dell'avvocato spese di difesa desistenza dall'azione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8312/2023 R.G. proposto da: Cooperativa Costruttori Società Cooperativa a r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberigo Panini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. A. Plana n.4, Roma; - ricorrente – contro Lio Capital s.r.l., non in proprio ma nella qualità di procuratrice mandataria di SPV Project 1915 s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giampiero Martini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 329/23 della Corte di Appello di Bologna del 16/2/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 202