Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Muzzì Antonino, had previously sued Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. and Poste Italiane S.p.a. regarding a dispute, but subsequently withdrew the case against the former defendant while accepting the latter as the sole opposing party. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the litigation and awarding costs to the remaining defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the legal proceedings and the termination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8375/2023 R.G. proposto da: MuzzìAntonino, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Persico e Marisa Franca Costelli e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in Via dei Portoghesi n.12, Roma; - controricorrente – contro Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Astorri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A.
Torlonia n. 33, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1194/22 della Corte di Appello di Brescia del 12/10/2022;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della sola controricorrente Poste Italiane s.p.a; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante l’accettazione della sola controricorrente Poste Italiane s.p.a., si provvede come da dispositivo sulle spese in favore della controricorrente Cassa Depositi e Prestiti S.p.a;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., liquidate in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,1