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Decreto — n. 16349/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16349/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Although the plaintiff, G.M.Z. S.r.l., had previously filed a recourse against the appellate court's judgment, they subsequently submitted a waiver that met the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the procedural action was no longer valid and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of a recourse or appeal extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs dismissal of recourse assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16938/2023 R.G. proposto da: G.M.Z. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Ligato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vincenzo Perri in Via delle Milizie n.48, Roma; - ricorrente – contro ChiantiBanca Credito Cooperativo società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Mencarelli e Marco Farneti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 71/23 della Corte di Appello di Firenze del 12/1/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione della controricorrente, la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi ed accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 mag