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Decreto — n. 16326/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 16326/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed because the plaintiff, Banca Nazionale del Lavoro, formally waived the lawsuit. The lower court's judgment was based on the plaintiff's explicit renunciation, which satisfies the procedural requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the proceedings were extinguished without needing to address the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A formal waiver by the plaintiff constitutes a valid ground for extinguishing the proceedings, thereby precluding any further judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff renunciation dismissal of appeal ritiro dell'atto procedurale revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7555/2023 R.G. proposto da: Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sturniolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Patrizia Del Nostro in Piazza Cavour n. 17, Roma; - ricorrente - contro Antonino Floridia; -intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 12/01/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 giugno 2