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Decreto — n. 16284/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16284/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4725/2024 R.G. proposto da: Gruppo Edile Perugino S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Aglini Doriano, Mariotti Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristian Brutti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a. rappresentata da Intrum Italy S.p.a., Bramini Goretti Gabriele; -intimati – avverso la sentenza n. 569/23 della Corte d’Appello di Perugia pubblicata il 07/08/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e l’accettazione delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese delle parti intimate;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16284/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 4725/2024 R.G. proposto da: Gruppo Edile Perugino S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Aglini Doriano, Mariotti Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristian Brutti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a. rappresentata da Intrum Italy S.p.a., Bramini Goretti Gabriele; -intimati – avverso la sentenza n. 569/23 della Corte d’Appello di Perugia pubblicata il 07/08/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e l’accettazione delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese delle parti intimate;

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese condono delle spese procedurali omissione del difensore ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4725/2024 R.G. proposto da: Gruppo Edile Perugino S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Aglini Doriano, Mariotti Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristian Brutti e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrenti – contro Intesa Sanpaolo S.p.a. rappresentata da Intrum Italy S.p.a., Bramini Goretti Gabriele; -intimati – avverso la sentenza n. 569/23 della Corte d’Appello di Perugia pubblicata il 07/08/2023; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e l’accettazione delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese delle parti intimate;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 2