Italian court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the appellants. The appellants, representing the bankruptcy estate, voluntarily relinquished their right to contest the lower court's judgment, while the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further substantive analysis was required and the case was formally closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings without the need for further judicial examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6995/2022 R.G. proposto da: Pontecorvi Maria Teresa, Di Micco Piergiorgio, Pietricola Massimiliano, rappresentati e difesi dall’avvocato Bianca Maria Menichelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Lombardia n. 23C, Roma; - ricorrenti – contro Curatela del fallimento De Gregoris Gregorio, in persona del curatore dott. Candeloro Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via F. Corridoni n.19, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5677/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 5/08/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,11 giugno 20