Decreto — n. 16276/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2033/2023 R.G. proposto da: Cogefim Roma S.p.a., Lacchi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Gagliardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via F. S. Nitti n. 11, Roma; - ricorrenti – contro C.I.P.A.C. Commercianti Ingrosso Prodotti Alimentari Consorziati s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Pettinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza dei Navigatori n.23, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6867/22 della Corte di Appello di Roma del 2/11/2022; letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16276/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2033/2023 R.G. proposto da: Cogefim Roma S.p.a., Lacchi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Gagliardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via F. S. Nitti n. 11, Roma; - ricorrenti – contro C.I.P.A.C. Commercianti Ingrosso Prodotti Alimentari Consorziati s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Pettinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza dei Navigatori n.23, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6867/22 della Corte di Appello di Roma del 2/11/2022; letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
Parole chiave
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2033/2023 R.G. proposto da: Cogefim Roma S.p.a., Lacchi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Gagliardi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via F. S. Nitti n. 11, Roma; - ricorrenti – contro C.I.P.A.C. Commercianti Ingrosso Prodotti Alimentari Consorziati s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Pettinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza dei Navigatori n.23, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 6867/22 della Corte di Appello di Roma del 2/11/2022; letta la rinuncia al ricorso delle ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,11 giugno 2