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Decreto — n. 16275/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16275/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. Pomo Veicoli Industriali voluntarily withdrew its challenge against the lower court's judgment, citing the statutory requirements for such a renunciation. Consequently, the court ruled that no further substantive analysis was necessary and the case was terminated without cost allocation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for further judicial examination.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary renunciation dismissal by decree ripetibili dell'avvocato rinuncia alle prestazioni d'assicurazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20883/2023 R.G. proposto da: Pomo Veicoli Industriali e Ricambi Usati s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucia Massaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Cipriani in Piazza del Popolo n. 18, Roma; - ricorrente – contro Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferretti Marco e Miccolis Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Via Sabotino n.17, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1417/23 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 28/06/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 20