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Decreto — n. 16274/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16274/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16274/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9284/2022 R.G. proposto da: UniCredit s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Balbo di Vinadio Emanuele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro G.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gobbio Luca, Giovenale Davide, Gobbio Davide, Gobbio Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvia Bevione e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16274/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 9284/2022 R.G. proposto da: UniCredit s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Balbo di Vinadio Emanuele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro G.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gobbio Luca, Giovenale Davide, Gobbio Davide, Gobbio Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvia Bevione e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese ritiro delle conclusioni civili spese di gratuito patrocinio
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9284/2022 R.G. proposto da: UniCredit s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Balbo di Vinadio Emanuele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro G.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gobbio Luca, Giovenale Davide, Gobbio Davide, Gobbio Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvia Bevione e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 20