Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Fantin Massimo, had previously filed a suit against Unicredit S.p.a. and Nebula Spe S.r.l. regarding a dispute, but subsequently withdrew the action, which the opposing parties accepted. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the action by the plaintiff extinguishes the proceedings if accepted by the opposing parties, resulting in the declaration of extinction of the lawsuit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4972/2022 R.G. proposto da: Fantin Massimo, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Marazzato e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; -ricorrente – contro Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caputi, Alberto Toffoletto e Christian Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via Po n. 12, Roma; -controricorrente – contro Nebula Spe S.r.l., e per essa la procuratrice speciale AXIS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Luigi Boscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Barberini n. 47, Roma;-controricorrente – Avverso la sentenza n. 435/21 della Corte di Appello di Trieste pubblicata il 30/11/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delle controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle controricorrenti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.