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Ordinanza — n. 16209/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to subsequent loss of interest after Supreme Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16209/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellants lost their legal interest after a subsequent Supreme Court ruling. Although the appellants submitted a waiver of the appeal near the hearing, it was not formally notified to the opposing parties. The court ruled that this procedural conduct justified the dismissal and allowed for the recovery of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 184, 186 legge fallimentare; The appeal is inadmissible if the appellant subsequently loses the legal interest to challenge the decision, even if the original filing was timely.

Parole chiave

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loss of legal interest inadmissible appeal subsequent Supreme Court ruling waiver of appeal litigation costs recovery bankruptcy proceedings procedural defect sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 5 legge fallimentare
Art. 6 legge fallimentare
Art. 184 legge fallimentare
Art. 186 legge fallimentare
per avere la corte d’appello ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medioquando ormai era spirato il termine di cui all’art. 186 citato; il Fallimento e la società creditrice hanno replicato con separati controricorsi; la società Viglienzone Adriatica ha depositato una memoria.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 4696/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 68/2022 R.G. proposto da: ALLIBO ADRIATICO SRL IN LIQUIDAZIONE, K-LOGISTICA S.R.L., TOFFOLI GIOVANNI, CALDERAN DAVIDE, RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO C. S.R.L., elettivamente domiciliati in Venezia San Polo, presso lo studio dell’avvocato SOLVENI MARCO (SLVMRC63D02H501B) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FALLIMENTO ALLIBO ADRIATICO SRL - IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO (BNCDNC70B16H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato FISCON ROBERTO (FSCRRT62T28B563D) -controricorrente- nonchécontro VIGLIENZONE ADRIATICA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ARENULA 16, presso lo studio dell’avvocato SENSI GINNASI POGGIOLINI FLAMINIO (SNSFMN55P21Z243H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COTTIGNOLA PIETRO (CTTPTR52P22H199Q) -controricorrente- nonchécontro SANTINELLO FRANCESCO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2934/2021 depositata il 23/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Iricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe d educendo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 184 e 186 legge fall. per avere la corte d’appello ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medioquando ormai era spirato il termine di cui all’art. 186 citato; il Fallimento e la società creditrice hanno replicato con separati controricorsi; la società Viglienzone Adriatica ha depositato una memoria.

Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno fatto pervenire un atto di rinuncia al ricorso, motivato con la presa d’atto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ostativa alla tesi da essi sostenuta (Cass. Sez. U n. 4696-22); la rinuncia non risulta previamente notificata alle controparti; tuttavia,rileva come motivata manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse; ciò comporta la declaratoria di inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso; l’anteriorità del ricorso medesimo alla pronuncia delle Sezioni Unite, unitamente alla condotta processuale susseguente, costituisce valido motiv o di compensazione delle spese processuali; non esistendo un’ipotesi di inammissibilità originaria, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella