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Ordinanza — n. 16196/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-contested debt extinction facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16196/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that the lower court erred in finding the debt was not contested. The applicant argued the bank failed to contest the early repayment of the loan, while the bank contended the applicant's evidence was insufficient and improperly introduced at the appellate stage. The court ruled that determining whether a party contested a fact is a matter for the trial judge, not the cassation court, which cannot re-examine the substantive content of the parties' acts.

Regesto Legislator

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Art. 115, 167 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The court of cassation cannot examine the substantive content of the parties' acts to determine if a fact was contested; such assessment belongs to the trial judge and is reviewable only for defects in reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility non-contested fact trial judge function debt extinction proof appellate evidence rules estinzione delle prestazioni assicurative premi assicurativi non pagati rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 cod.
Art. 167 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077
Cass., 29 ottobre 2019, n. 27490
art. 2952 c.c
ha eccepito la prescrizione biennale (art. 2952 c.c.) dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
art. 2033 cod. civ
ha avanzato una contestazione tempestiva, specifica, compiuta e dettagliatamente articolata sulla circostanza in discorso, quale fatto impeditivo della domanda di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), formulata da Giuseppe Fiorentino.
art. 2952 cod. civ
ha eccepito la prescrizione biennale (art. 2952 c.c.) dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
art. 115 cod. proc. civ
non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la circostanza dell'eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo.
art. 345 c.p
Ma tale documento non può essere preso in considerazione da questo Tribunale, investito della controversia quale giudice di secondo grado», ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077
Cass., 29 ottobre 2019, n. 27490
Cass., 31 marzo 2021, n. 8994
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13926/2019 R.G. proposto da : FIORENTINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell’avvocato CELERE PIERO (CLRPRI71C01H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato CANNIZZARO GIUSEPPE (CNNGPP72M01A509D) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIARABUB, 13, presso lo studio dell’avvocato VOLINO ALICE (VLNLCA85R71F839O) rappresentato e difeso dall'avvocato SENATORE CIRO (SNTCRI59L01C361U) -controricorrente- nonchè contro ALLIANZA SPA, SIMA SPA IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 1705/2018 depositata il 24/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Giuseppe Fiorentino ha chiesto al Giudice di Pace di Avellino la condanna della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., poi BPER Banca s.p.a., alla restituzione di € 4.071,94, oppure della minor somma accertata in corso di causa, corrispondente alle commissioni bancarie, alle commissioni di intermediazione ed ai premi assicurativi da lui versati in seguito alla stipula del contratto di finanziamento n. 30410247, ma non dovuti per effetto dell'anticipata estinzione, dopo il pagamento di 23 rate sulle 96 originariamente previste, avvenuta alla data del 31.5.2006. 2.

― La Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della SIMA s.p.a. (intermediaria) e della Allianz Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice) per essere tenuta indenne e garantita in caso di condanna. 3. ― La Allianz Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la prescrizione biennale (art. 2952 c.c.) dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.

La SIMA s.p.a. non si è costituita nel giudizio di primo grado. 4. ― Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di Giuseppe Fiorentino ritenendo non provata l’estinzione del debito nascente dal finanziamento. 5. ― Giuseppe Fiorentino ha proposto appello, deducendo che l’estinzione del finanziamento non era contestata, appello che il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio di BPER Banca s.p.a. e Allianz s.p.a., e nella contumacia di SIMA s.p.a., ha respinto, osservando quanto segue: «Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che Giuseppe Fiorentino non ha fornito la prova dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, quale presupposto della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di costi bancari, commissioni di intermediazione e premio assicurativo (art. 2033 cod. civ.), in quanto si è limitato a produrre un semplice "conteggio di estinzione anticipata relativo alla pratica in oggetto calcolato al 31/05/2006", proveniente da SIMA s.p.a., che, tuttavia, consiste in un mero prospetto contabile delle somme già pagate e di quelle residue, senza alcuna attestazione di pagamento, né quietanza proveniente dall'intermediaria creditizia.

A conferma di ciò, va rilevato che il documento riporta le istruzioni per il pagamento ancora da eseguire (a mezzo di bonifico bancario, con relativo codice IBAN, oppure a mezzo di assegno circolare non trasferibile). Non può essere condivisa la deduzione dell'appellante secondo cui la Allianz s.p.a. ha espressamente riconosciuto, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale, l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. É vero, infatti, che in quegli atti difensivi la compagnia assicuratrice menziona l'estinzione anticipata alla data del 31.5.2006, ma la circostanza viene riportata come semplice riferimento all'attività assertiva compiuta da Giuseppe Fiorentino con l'atto di citazione …, senza alcun espresso e specifico riconoscimento di un effettivo pagamento, e viene richiamata in funzione strumentale all'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 cod. civ., proposta dalla compagnia chiamata in causa … In altri termini, come è evidente dalla lettura della comparsa di risposta in esame, non vi è alcuna intenzionalità dell'Allianz s.p.a. di riconoscere l'estinzione anticipata del finanziamento, ma la circostanza viene riportata solo a fini descrittivi della domanda avversa ed argomentativi della propria eccezione di prescrizione.

Del resto, come ha correttamente osservato l'appellata, Allianz S.p.a., essa non poteva essere a conoscenza di un eventuale pagamento anticipato eseguito dal mutuatario-assicurato, Giuseppe Fiorentino, perché questo sarebbe comunque stato eseguito in favore dell'intermediaria, SIMA s.p.a., o al più della mutuante-mandataria, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a., appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., quali soggetti designati a ricevere le rimesse debitorie durante il corso del rapporto … Risulta, ancora, del tutto destituita di fondamento la deduzione dell'appellante, Giuseppe Fiorentino, secondo cui la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la circostanza dell'eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo.

In realtà, la banca convenuta ha espressamente ribadito, a fol. 4 della comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace che "... la domanda di rimborso ... non risulta provata in riferimento all'avvenuta estinzione del finanziamento per il quale è stato esibito solo un conteggio estintivo (doc. 2 produzione attore) ... quindi non vi è prova di anticipata estinzione.". Risulta evidente, quindi, che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. ha avanzato una contestazione tempestiva, specifica, compiuta e dettagliatamente articolata sulla circostanza in discorso, quale fatto impeditivo della domanda di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), formulata da Giuseppe Fiorentino.

L'appellante ha prodotto, soltanto in questo grado di appello, una "Liberatoria", recante la data del 30.6.2006, proveniente da SIMA s.p.a., che attesta l'estinzione anticipata del finanziamento con effetto dal 31.5.2006. Ma tale documento non può essere preso in considerazione da questo Tribunale, investito della controversia quale giudice di secondo grado», ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. 6. ― Per la cassazione della sentenza Giuseppe Fiorentino ha proposto ricorso affidato a due mezzi.

7. BPER Banca S.p.a. ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate non hanno spiegato difese. 8. ― Il ricorrente e BPER Banca S.p.a. hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 9. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver negato che Allianz S.p.A. avesse espressamente riconosciuto con la comparsa di risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle stesse norme, censurando la sentenza impugnata per aver negato che la banca non avesse contestato specificamente, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., la circostanza dell’eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo. 10. ― Il ricorso è inammissibile. Sono difatti inammissibili entrambi i sovrapponibili motivi. Non può nel caso di specie trovare applicazione― come già affermato da Cass. 31 marzo 2021, n. 8994 ― il principio secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2012, n. 8077), sì da stabilire, ex novo, se il vizio vi sia o meno. Difatti l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27490). Nel caso di specie il giudice di merito ha compiuto un accertamento in ordine all’insussistenza della non contestazione sostenuto da una motivazione evidentemente eccedente la soglia del minimo costituzionale, della quale non resta la Corte che prendere atto, trattandosi di accertamento per il resto non sindacabile. 11.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, d