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Ordinanza — n. 16183/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding contract interpretation principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16183/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Banca Monte dei Paschi di Siena inadmissible and ordered the payment of costs. The appellants argued that the lower court incorrectly included all banking relationships in a settlement agreement, excluding a specific financing contract. The court rejected this claim because the appeal failed to specify the exact interpretative canons violated or demonstrate how the lower court deviated from them, constituting a mere merit-based dispute rather than a procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 366-ter, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of contract interpretation principles is inadmissible if it does not specify the violated canons, the point of deviation, and the manner of the lower court's error, avoiding mere merit-based opposition.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal contract interpretation principles specific grounds requirement merit-based censure settlement agreement scope ritiro a seguito di transazione opposizione al precetto esecutivo trasmissione di documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 366-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 366-ter, comma 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 15798/2005
Cass., n. 25728/2013
Cass., n. 9461/2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesadall’Avv. Davide Romano ed elettivamente domiciliata presso il suostudio, in Bari, via principe Amedeo, 36 -ricorrente- Contro OMA DI VINCENZO E PIETRO DI PAOLA S.N.C., nonché DI PAOLA PIETRO, E DI PAOLA VINCENZO rappresentat i e difesi dall’Avv. Angelo Di Cagno e d elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Gardini, i n Roma, Via Laura Mantegazza, 24 -controricorrenti– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Bari n. 11 6 /20 20 pubblicata il 23.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: Contratto di apertura di credito 1. ─ Con atto di citazione notificato in data 14. 12.2010, gli attuali controricorrenticonvenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena per sentire dichiarare la nullità,anche parziale, dei contratti e rapporti indicati, stipulati, e/o collegati intervenuti inter part es, ovvero, in subordine, dichiarare gli stessi rescissi e risolti. Inoltre, chiedevano accertarsi la nullità delle clausole contrattuali relative ai rapporti di c/c indicati, che preved eva no il computo degli interessi debitori in misura ultra-legale con gli usi di piazza, ovvero comunque non in forma scritta la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'addebito della commissione di massimo scoperto, le spese e competenze giammai validamente convenute e accettate dal correntista Di conseguenza, chiedevano la condanna della Banca convenuta al pagamento in restituzione di quanto indebitamente percepito dalla società OMA s.n.c., di almeno €. 113.313,61, e quindi alla restituzione delle somme indicate o di quelle minori o maggiori risultanti dalla espletandaCTU rideterminando il saldo dei rapporti di c/c previa espulsione, e con riaccredito in favore della società, di tutte le somme addebitate in virtù: a)di illegittima applicazione degli interessi altra-legali secondo gli usi di piazza, sostituendo gli stessi con gli interessi legali;

b) di tutti gli addebiti determinati dalla capitalizzazione trime strale degli interessi debitori;

c) di tutti gli addebiti derivanti dalla applicazione della commissione di massimo scoperto, e di addebiti e spese e competenze non convenute né accettate dal correntista. 2. ─ Nelle more del giudizio di primo grado venivano sviluppate trattative tra la Banca e gli attori. Gli attori, a mezzo del proprio difensore, inviavano una comunicazione al difensore della Banca in data 9.1.2012. «la OMA SNC [ ... ] si dichiara disponibi le a definire transattivamente ed aleatoriamente ogni pendenza inerente i rapporti tutti intercorsi con la MPS e con la contestuale liberazione degli attori Di Paola Pietro e Vincenzo e dei fideiussori tutti a fronte della corresponsione da parte della banca convenuta in favore della medesima Oma snc della somma omnicomprensiva di € 30.000 e con reciproca conseguente dichiarazione di null’altro avere reciprocamente apretendere». 3.

─ Nell’udienza del 10.10.2012 parte attrice insisteva per la consulenza contabile, nonostante l’eccezione di accordo transattivo esibito e depositato dalla Banca. Il contrasto sull’intervenuto accordo era sorto in quanto la banca aveva azionato un proprio credito in relazione ad un mutuo a suo dire non oggetto di giudizio e, quindi , non parte dell’accordo. 4. ─Il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere accogliendo l’eccezione di intervenuta transazione, pur motivando che non vi fosse alcun collegamento tra i conti e il contratto di finanziamento, che non rientrava dunque nella transazione. 5.

–Oma s.n.c. e Di Paola Pietro e Vincenzo proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello, sia pur modificando la motivazione della sentenza di I grado. Per quanto qui di interesse,la Corte di merito ha statuito che : a)La transazione intercorsa tra le parti non è stata disconosciuta da nessuno dei due contraenti, poiché le contestazioni riguardano il contenuto della stessa, ossia se l’accordo debba riguardare anche il contratto di finanziamento o meno;

b) la transazione, che ha riguardato tutti i rapporti dedotti nel giudizio, di conto corrente di corrispondenza e conto anticipi su fatture, è logicamente inclusivadi tutti i contratti ad essi collegati;

c) il contratto di finanziamento, stipulato in data 31.10.2007, è collegato ai conti oggetto del giudizio per conferma indiretta della banca, la quale ha pacificamente trattenuto , per rate scadute ed impagate del finanziamento, l’importo di € 42.350 confluito su uno dei conti oggetto del giudizio di accertamento;

d) i saldi debitori dei conti si riferivano anche alle operazioni derivanti dall’addebito delle somme derivanti dal pagamento del contratto di finanziamento;e) la transazione intervenuta non ha riguardato esclusivamente i rapporti oggetto del giudizio, non essendoci clausole specifiche al riguardo, ma ogni rapporto intercorrente tra le parti, così come esplicitamente precisato nella proposta transattiva formulata dai clienti e sottoscritta dalla banca o dal suo procuratore speciale;

f) tra i contratti dedotti in giudizio e il contratto di finanziamento sussiste uno stretto vincolo funzionale, riconducibile ad un vero e proprio collegamento negoziale, finalizzato al conseguimento di un risultato economico-giuridico unitario, ossia quello di favorire la provvista alla società, così come con il conto anticipi;

g) il collegamento negoziale può essere individuato dal giudice di merito anche d’ufficio, rientrando nel suo potere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea in base all’interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione, con la conseguenza che l’esistenza del collegamento negoziale non è eccezione in senso stretto, ma mera difesa, deducibile dalla parte convenuta anche con l’atto di appello. 5. ─ Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo. Oma di Vincenzo e Pietro Di Paola s.n.c., nonché Di Paola Pietro, e Di Paola Vincenzo ha nno presentato controricorso ed anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce: 6. − Con l’unico motivo: Violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale. La Corte avrebbe erroneamente considerati inclusi tutti i rapporti bancari diretti ed indiretti nella transazione intercorsa tra le parti e non soltanto i rapporti oggetto del giudizio di primo grado e precisamente i c/c di corrispondenza nn. 666,92, 1434,51, 665,02 e il c/anticipi su fatture n. 30373106,78.Risulta, invece, che il contratto di finanziamento n. 3167081-31 è escluso dalla transazione.6.1−La censura è inammissibile .

Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei principi di ermeneutica contrattuale ha l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (ex multis, Cass., n. 15798/2005; n.25728/2013; n. 9461/2021). Ciò non si rinviene, invece, nel ricorso in esame, il quale contiene nella sostanza censure di puro merito, sostenendo una interpretazione dell’accordo transattivo, diversa da quella assunta dalla Corte d’appello, senza individuare in concreto alcuna specifica violazione di norme emeneutiche da parte di quest’ultima. 7.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammmissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 9.000per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il