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Ordinanza — n. 16182/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against postal bond interest rate changes, ruling public notice suffices for binding effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16182/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against Poste Italiane regarding the validity of interest rate changes on postal bonds. The lower courts held that while the Ministry's decree was published in the Official Gazette, the specific interest rate table was not made available to investors, yet this omission did not invalidate the rate change. The court ruled that the statutory requirement for public notice in the Official Gazette is sufficient to bind investors, and the failure to provide the supplementary table does not constitute a violation of legitimate reliance or an actionable breach.

Regesto Legislator

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Art. 173 Codice Postale; Cass., SS.UU., n. 3963/2019: The publication of the ministerial decree varying interest rates in the Official Gazette is sufficient to bind investors, and the failure to make the supplementary table available does not invalidate the rate change.

Parole chiave

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postal bonds interest rates Official Gazette publication legitimate reliance protection administrative notice sufficiency Cassation dismissal appeal tempestività dell'invio postale decorrenza del diritto alla rendita titolo di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 173 Codice Postale
26/2020 e dalla citatasentenza delle SS.UU.; c)ed in particolare: c1)non v’è lesione del legittimo affidamento del risparmiatore poiché l’art. 173 prevede la possibilità di variazione in peius limitatamente per il solo futuro a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la disponga.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3963/2019] (ex art. 360, comma 1,n.
Art. 5 l. n. 2248/1865 All. E
7.−Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l.
D.M. 13.6.1986
all'atto del collocamento dei buoni postali fruttiferi e, ancora successivamente, a seguito della pubblicazione del D.M. 13.6.1986 con conseguente diritto dei ricorrenti alrisarcimento del danno (ex art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., SS.UU., n. 3963/2019
Corte Costituzionale, n. 26/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ANNAMARIA TALLARINIin proprio e in qualità di erede di Prestini Claudia Maria e TALLARINIERNESTO, in qualità di erede di Prestini Claudia Maria, rappresentati e difesi dalle Avv. Marisa Franca Costelli pec: marisa.costelli@milano.pecavvocati.it e Rita Persico pec: rita.persico@bergamo.pecavvocati.it -ricorrenti- Contro POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Astorri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via A. Torlonia, 33 -controricorrente– Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Brescia n. 281 /20 21 pubblicata il 10.3.2021,non notificata.

Oggetto: buoni postali fruttiferi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 . 5 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con proprio ricorso per decreto ingiuntivo le sigg.re Prestini Claudia Maria (di seguito deceduta in corso di causa) e Tallarini Maria, dichiaratesi titolari di sette buoni postali fruttiferi, di cui cinque emessi prima del 13.6.1986 e due in data 17.6.1986, adirono il Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento —in loro favore e a carico di Poste Italiane S.p.A. - della complessiva somma di € 18.728,64, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Il giudice adito accolse l'istanzamonitoria ed emise il decreto ingiuntivo n. 5476/14, che fu opposto da Poste Italiane S.p.A., che, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, ne chiese la revoca e/o la declaratoria di nullità. Contestò, inoltre, anche il quantum debeatur affermando che, per effetto della loro riscossione, il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi non abbia diritto al pagamento delle somme menzionate nella tabella riportata a tergo dei buoni, in quanto il loro rendimento sarebbe "fissato autoritativamente per atto amministrativo" il cui contenuto prevarrebbe sul tenore letterale dei titoli. 2.─ Il Tribunale di Bergamo, con prop ria sentenza n. 858/2017 del 29.3.2017, rigettò l'opposizione proposta. 3.− Avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che ha accolto parzialmente l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:

a) sulla base dei principi espressi dalle SS.UU. n.3963/2019, la conoscenza della variazione dei tassi è affidata alla sola pubblicazione sulla G.U. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la finalità di consentire al risparmiatore di verificare l’ammontare del proprio credito per interessi anche ai fini della regolarità della loro riscossione. Pertanto tale modalità non costituisce un obbligo informativo dalla cui inosservanza dipenda la vincolatività della variazione del tasso di interessi per il risparmiatore; b)l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE è tardiva ed è priva di fondamento anche alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26/2020 e dalla citatasentenza delle SS.UU.; c)ed in particolare: c1)non v’è lesione del legittimo affidamento del risparmiatore poiché l’art. 173 prevede la possibilità di variazione in peius limitatamente per il solo futuro a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la disponga.

La previsione di consentire espressamente e rendere quindi prevedibili modifiche anche riduttive del tasso di interessi non consente di configurare un affidamento del risparmiatore e quindi una sua lesione; c2) non sussiste una disparità di trattamento in sfavore dei sottoscrittori dei BFP in quanto Poste Italiane era prima un’azienda autonoma dello stato e poi un ente pubblico economico che ha comportato una diversa natura e funzione dei BFP rispetto agli strumenti finanziari e la loro natura di documenti di legittimazione consente di ritenere che i sottoscrittori siano soggetti alle variazioni introdotte dai decreti ministeriali; c3)non v’è lesione del diritto all’informativa dal momento che essa viene garantita dalla pubblicazione sulla G.U.

«anche in conformità al generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti» (SS.UU. n.3963/2019). 4. ─Tallarini AnnaMaria e Tallarini Ernesto ha nno presentato ricorso per cassazione con tremotivi, ed anche memoria. Poste Italiane s.p.a.ha presentato controricorso ed anche memori a . RAGIONI DELLA DECISIONE Iricorrenti deduc ono : 5. − Con il primomotivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973 [anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3963/2019] (ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.).

I profili di diritto dell'Unione europea e il possibile contrasto con ildiritto interno . Il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea: l'obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE, da parte di "un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno". 5.1−La censura ripropone le medesime istanze già esaminate dalla Corte di Appello che ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta sulla base degli enunciati di questa Corte e della Corte Costituzionale che hanno chiarito la natura e la funzione dei BFP, nonché la diversa natura dell’ente emittente rispetto agli altri intermediari finanziari.La Corte esamina ogni rilievo singolarmente indicando, coerentemente, il suo dissenso sul preteso contrasto tra il diritto nazionale e quello unionale (pp.21-22).

La controricorrente evidenzia anche, condivisibilmente, che alcune Corti di merito hanno sottolineato che la normativa unionale richiamata (Direttive 1993/22/CE e 2004/39/CE) è successiva sia all’art. 173 del DPR n. 156/1973, sia all’arco temporale di emissione e sottoscrizione dei buoni nonché del d.m. del 13.6.1983.La richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE è fondata su una interpretazione della normativa che è in contrasto con la particolare rilevanza dell’interesse pubblico che è stata delineata dalle ordinanze e sentenze di questa Corte che hanno più volte chiarito le rationes legis poste a fondamento delle disposizioni che la richiesta sembra voler ignorare (Cfr., Cass., n. 22619/2023, ma anche Cass., n. 4384/2022;

Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2023; Cass., n. 87/2023; Cass., n. 122/2023; Cass., n. 567/2023; Cass., n. 26718/2023; Cass., n. 6805/2024; Cass., n. 6762/2024). La stessa sentenza della Corte Costituzionale,più volte citata, chiarisce definitivamente come il d.m. in questione non è lesivo della posizione del risparmiatore e ne delinea le peculiarità rispetto agli interessi pubblici che sottendono l’emissione dei buoni che legittimano la diversità di trattamento rispetto agli altri strumenti finanziari. In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia incombente sui giudici di ultima istanza, in base al criterio del cd. "acte clair", non esiste alcun diritto della parte che formula la relativa istanza all'automatico rinvio ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullens de Schooten Rezabek vs.

Belgio) ovvero implicite se la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte BDU, caso Wind Telecomunicazioni vs. Italia, §36) (Cass., n. 19880/2021; Cass., n. 36776/2022). La Corte di Giustizia, difatti, anche da ultimo (con sentenza resa alla grande sezione in causa C-561/19, Consorzio Italian Management), nel chiarire – nuovamente- la portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, ex art. 267, comma 3, del TFUE, ha posto l’accento sulla necessità della motivazione in ordine alla sussistenza di una situazione di esonero dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, all’esito dell’esercizio del potere-dovere di valutazione sul punto, che spetta ai giudici nazionali, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con la dovuta attenzione, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici medesimi, cui è estranea ogni iniziativa delle parti, le quali non possono privare questi ultimi di tale indipendenza (punti 50-57); significativamente, inoltre, ha sottolineato che «ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione (punto 48)» (cfr.

Cass., n. 603/2023). 6.−Con il secondomotivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1337 e 1375 c.c.: i doveri informativi gravanti in capo a Poste Italiane s.p.a. all'atto del collocamento dei buoni postali fruttiferi e, ancora successivamente, a seguito della pubblicazione del D.M. 13.6.1986 con conseguente diritto dei ricorrenti alrisarcimento del danno (ex art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.). 6.1− La censura è formulata sulla base dell’esistenza a carico di Poste italiane di un obbligo informativo ulteriore rispetto alla pubblicazione sulla G.U.

Questa Corte ha più volte ribadito che «proprio tenuto conto della natura dell’emittente all’epoca dei fatti, le Sezioni Unite di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di variazione, tenuto conto che l’emittente, quale ente pubblico, incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato; e che tanto consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse quest’ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario».

«La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizionedella messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione». E , pertanto, « erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore»(Cass., SS.UU., n. 3963 / 2019 ) .

T ale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26/2020. L ’infondatezza delle censure formulate sulla pretesa esistenza dell’obbligo informativoesclude la risarcibilità di un danno per il quale vaesclusa l’esistenza del fatto lesivo. 7.−Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n.2248/1865 All. E in ordine alla disapplicazione del D.M. 13.6.1986 (ex art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.) 7.1─ La censura è infondata. La Corte di merito ha ampiamente motivato la necessità di applicazione del d.m. del 1986 richiamando la giurisprudenza di questa Corte.

E’ evidente che, pertanto, che «sulla richiesta di disapplicazione del d.m. 13.6.1986 per eccesso di potere in quanto sprovvisto della benchè minima motivazione», la Corte ha preso una posizione chiara esplicita e condivisibile.8.─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contrib