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Ordinanza Interlocutoria — n. 16164/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming bank debt assignment failed because disputed accounts were closed before liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Società Oscar Romiti S.R.L. against a lower court ruling that rejected its claims against Intesa San Paolo S.p.A. The appellant argued that the bank's assignment of debts was invalid because the disputed accounts were closed with zero balance in March 2015, prior to the bank's liquidation. The court held that since the relationships were extinguished before the assignment, they fell under the excluded assets clause and did not transfer to the assignee. Consequently, the assignment of the debt never occurred, and the lower court correctly rejected the plaintiff's claims.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99; Art. 3.1.4 B) del contratto di cessione: relationships extinguished before the assignment of a branch in administrative liquidation are excluded from the transferred assets and do not pass to the assignee.

Parole chiave

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bank branch liquidation assignment of debts excluded assets clause administrative liquidation transfer of rights assignment validity bankruptcy proceedings compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99
1362, 1363, art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99.
Art. 3.1.4 B) del contratto di cessione
1362, 1363, art. 3, comma 1, lett.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da SOCIETÀ OSCAR ROMITI S.R.L. UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’ Avv. Nicoletta Pignat ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. Claudia di Brigida, in Roma, Viale Medaglie d’Oro, 280 -ricorrente- Contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio Tavormina e Benedetto Gargani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli,15 -controricorrente– nonchè VENETO BANCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimata- Oggetto:

Banca Veneto s.p.a Cessione dei crediti Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Torino n. 2023 /20 19 pubblicata il 23.12.2019,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato Intesa San Paolo s.p.a. ha convenuto in giudizio la Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale e Veneto Banca s.p.a. in LCA instando per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, del 22.5.2018, che ha accolto in parte le domande della società, accertando crediti della stessa verso Intesa SanPaolo s.p.a., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di Veneto Banca s.p.a. dopo la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, per complessivi € 201.871,53, e condannando Intesa SanPaolo s.p.a. a corrispondere la cifra indicata, oltre accessori e spese di causa. 2.─ Il giudizio di primo grado era stato introdotto avanti al Tribunale di Verbania da Società Oscar Romiti s.r.l. nei confronti di Veneto Banca s.p.a., all'epoca ancora in bonis.

La società attrice aveva evidenziato: la nullità delle clausole contrattuali, relative al rapporto di conto corrente affidato e al conti anticipi collegato entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale, la previsione di commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato oltre il dovuto; la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3.9.2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di €29.403,99. 3.

─ La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnata ha accoltol’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) a i sensi dell'art.3 DL n.99/2017 le disposizioni del contratto di cessione - che i commissari liquidatori di Veneto Banca possono concludere secondo quanto previsto all’art.2- hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori —si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli art.1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1 , c.c., nonché 58 , comma2, TUB - ; la norma precisa pure che il « cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1», comma che prevede la possibilità di cedere «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse ...» ;

b) o ccorre verificare se i rapporti contrattuali , cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino o meno nell'ambito della cessione di azienda effettuata da Veneto Banca in LCA a Intesa SanPaolo s.p.a.: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art.3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art.1.1.1 con rimando all'art.3;

c) l 'art.3 individuagli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art.3.1.4 «restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP: i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d. unlikely to pay) e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. past du e) e i relativi rapporti contrattuali ; l'art.3.1.4 alla lett.B) individua le passività escluse e precisa al punto (vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»; d)le ragioni creditorie fatte valere utilmente da Società Oscar Romiti s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dall'inizio da apertura di credito, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese della società sono state ritenute infondate dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizion e dei rapporti di dare - avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di Veneto Banca in LCAai fini della cessione, come un debito certo della banca che,anzi , risultava nonavere più alcun tipo di rapporto con la Società Oscar Romiti ; la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione dell a banca ad LCA, doveva essere dimostrato;

e) s i deve , pertanto , ritenere che, ai sensi dell'art.3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da Società Oscar Romiti s.r.l., non si siano trasferiti a Intesa SanPaolo s.p.a., ma facciano parte pr oprio dell'Attivo - Passivo Escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca s.c.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa SanPaolo s.p.a.

è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca s.c.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca s.c.p.a. 4. ─ Società Oscar Romiti s.r.l. unipersonale ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo ed anche memori a . 5. ─ Intesa San Paolo s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce: 6. − Con l’unico motivo si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99. 6.1− Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a Intesa Sanpaolo, che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; onde si rende necessario, all’uopo, il rinvio del ric