Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to explain interpretative necessity and lack of accounting request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a settlement proposal accepted by the parties. The appellant argued for the nullity of interest rate clauses and a specific accounting review, but failed to justify why the written contract was insufficient or why a new accounting examination was necessary. The court ruled that the lower court's factual findings on the interest rates were non-reviewable and that the appellant did not meet the procedural burden to request further accounting verification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to explain the necessity of a specific interpretative approach or a new accounting examination, and the judgment is defined in conformity with the settlement proposal, constituting an abuse of process.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2532 R.G. anno2023 proposto da: 4 CF SRL LE CUPOLETTE, elettivamente domiciliata in CAMPOBASSO VIA REGINA ELENA N. 54 -DOMICILIO, presso lo studio dell’avvocato GIARRUSSO TIZIANA (GRRTZN75D53B519Q) rappresentata e difesa dall'avvocato DE BENEDITTIS ALDO (DBNLDA58T02B519S); ricorrente contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO V.MARIA TERESA 8, presso lo studio dell’avvocato PISAPIA VITTORIO (PSPVTR67L03D969E) che la rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA n. 177/2022 emessa da CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 aprile 2024 dal Sez. I–RG 2532/2023 camera di consiglio18.4.2024 consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ La Corte di appello di Campobasso, pronunciando in sede di gravame sulle domande proposte da 4 CF s.r.l. Le Cupolette nei confronti di Banca dell’Adriatico s.p.a.,in seguito Intesa Sanpaolo s.p.a. ― domande dirette all’accertamento della nullità delle clausole di un contratto di conto correntee alla rideterminazione del saldo del relativo rapporto― ha riformato la sentenza di primo grado e definito il dare e avere delle parti alla data del 30 giugno 2016 in euro 157.875,57 a debito della società correntista(laddove in primo grado il saldo era stato determinato in euro 33.170,31 a credito della correntista).
In sintesi, la Corte di merito ha ritenuto che esistesse prova dell’accordo scrittodelle parti sull’ammontare dei tassi di interesse e ha escluso, in conseguenza, l’operatività di alcuna forma di eterointegrazione del contratto, pur riconoscendo l’illegittima contabilizzazione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto. 2. ― Ricorre per cassazione, con due motivi, 4 CF s.r.l.; resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
A fronte di essaparte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La banca ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue : «[I]l primo motivo, il quale deduce la violazione degli artt. 1362- 1363, 1284 c.c., 4 l. n. 154/1992, 117 t.u.b. per mancata determinazione scritta del tasso degli interessi, in quanto le parti avrebbero invece previsto un tasso variabile ed indeterminato, è inammissibile: esso, infatti, contrasta con l’accertamento di fatto Sez. I–RG 2532/2023 camera di consiglio18.4.2024 compiuto dal giudice del merito, il quale non è ripetibile in sede di legittimità, avendo quel giudice esposto che, sulla base dei documenti in atti, fu pattuito in modo determinato per iscritto il tasso iniziale ed il tasso dovuto in aggiunta per gli sconfinamenti dal fido; onde di nessun rilievo hanno i precedenti di questa Corte citati dal ricorrente, che si riferiscono ad ipotesi di previo accertamento in fatto, da parte del giudice del merito, di una indeterminatezza del tasso variabile (Cass. n. 6868/2022; 22179/2015);
«il secondo motivo è inammissibile, in quanto, nel censurare la mancata ammissione di c.t.u. in secondo grado in aggiunta di quella espletata in primo grado, è aspecifico ex art. 366 c.p.c., né tiene conto del principio consolidato, secondo cui ‘rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione’ (e multis, Cass., sez.
II, 20.8.2019, n. 21525; Cass., sez. VI, 13.1.2020, n. 326)». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello ha ritenuto la validità della clausola sul tasso di interesse valorizzando l'indicazione contenuta nella prima pagina del contratto, senza considerare che una disposizione successivasi riferiva agli usi piazza; la Corte di appello Sez. I–RG 2532/2023 camera di consiglio18.4.2024 avrebbe in altri termini trascurato di considerare che, in forza della detta pattuizione,le variazioni del tasso iniziale avrebbero potuto aver luogoalle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza.
In realtà, la disposizione negoziale evocata dalla ricorrente (pag. 14 del ricorso) concerne, in termini generali, «le operazioni di accredito e di addebito», e non la misura degli interessi debitori: il mezzo di censura risulta quindi inammissibile, in quanto la parte istante non spiega per quale ragione la lettera del contratto, che contiene una precisa indicazione del tasso, non fosse sufficiente a farne comprendere gli effetti, e si rendesse invece necessaria la spendita di un’attività ermeneutica fondata su di una disposizione di contenuto affatto diverso (in termini generali, sull’onere del ricorrente per cassazionedi spiegare le ragioni della necessità dell’interpretazione c.d. sistematica di cui all'art. 1363c.c., cfr.
Cass. 30 settembre 2011, n. 19982). Quanto al secondo motivo, con esso è denunciato un mero vizio motivazionale (avendo specifico riguardo alla mancata nomina del consulente tecnico per il ricalcolo del saldo): nondimeno, la ricorrente non riproduce, nel rispetto del principio di autosufficienza,una istanza di espletamento di accertamento contabile su cui la Corte di merito fosse chiamata a motivaree il Giudice del gravame ha di fatto ritenuto, sulla base di un giudizio non sindacabile nella presente sede, che il rapporto di dare e avere tra le parti fosse suscettibile di definizionesulla base dei dati in suo possesso, senza ricorrere, quindi, a un esame contabileulteriore rispetto a quello già espletato. 3.
― Il ricorso è inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Vale rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o Sez. I–RG 2532/2023 camera di consiglio18.4.2024 manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 10.000,00 oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 10 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo