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Ordinanza Interlocutoria — n. 16124/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 16124/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30467/2020r.g. proposto da: ROSSI FERRUCCIO, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Claudio Consolo e dagli Avvocati Maurizio Traverso ed Alfredo Irti, nonché, giusta procura speciale allegata alla “Memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori originariamente designati”, dall’Avvocato Emanuele Breggia, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Andrea Veselio n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Irti. - r icorrent e - contro FERRETTI S.P.A., con sede in Cattolica (RN), alla via Irma Bandiera n. 62, in persona dell’amministratore delegato elegale rappresentante Avv.

Regesto Legislator

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art. 840 cod. proc. civ, art. 840 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 16124/2024 — snciv · Corte di Cassazione: II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. V.1(a) della Convenzione di New York, 840, comma 3, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 34-35-36 del d.lgs. n. 5/2003, 1418 c.c., 4 e 25 della Legge 218/1995, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per non avere la corte d’appello rifiutato il riconoscimento in Italia di un lodo emesso sulla base di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.p.a. avente sede legale in Italia, clausola compromissoria invalida in quanto devolve la soluzione delle liti tra società, soci e amministratori ad un arbitrato estero con sede in Svizzera.

Parole chiave

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lodo validità della clausola arbitrale arbitrato commerciale internazionale esecuzione di decisioni straniere competenza giurisdizionale internazionale arbitro

Disposizioni normative citate

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art. 840 cod. proc. civ
2921 , – reiettiva dell’opposizione da lui proposta, ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ., avverso il decreto exart.
art. 840 c.p
5, in relazione all’art. 840 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30467/2020r.g. proposto da: ROSSI FERRUCCIO, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Prof. Claudio Consolo e dagli Avvocati Maurizio Traverso ed Alfredo Irti, nonché, giusta procura speciale allegata alla “Memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta ai difensori originariamente designati”, dall’Avvocato Emanuele Breggia, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Andrea Veselio n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Irti. - r icorrent e - contro FERRETTI S.P.A., con sede in Cattolica (RN), alla via Irma Bandiera n. 62, in persona dell’amministratore delegato elegale rappresentante Avv.

Alberto Galassi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Andrea Magliani e dall’Avvocato Prof. Elena Marinucci, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Adriana n. 5, presso lostudio dell’Avvocato Elena Vaccari.- controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 649 /20 20 , della CORTE DI APPEL L O DI GENOVA,pubblicata il giorno 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Ferruccio Rossi ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 9 luglio 2020, n. 2921 , – reiettiva dell’opposizione da lui proposta, ai sensi dell’art. 840 cod. proc. civ., avverso il decreto exart. 839 cod. proc. civ., del 30 marzo 2017, con cui il Presidente di quella corte aveva dichiarato efficace in Italia il lodo finale pronunciato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale di Ginevra –affidandosi a due motivi , illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 1.1.

Ferretti s.p.a. ha resistito con controricorso , corredato da analoga memoria. CONSIDERATO CHE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 34 e 35 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in relazione all’art. 840 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere la corte d’appello ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di capitali italiana con sede legale in Italia, che, in radicale difformità dalla disciplina imperativa dell’arbitrato societario statutario, affidi invece ad arbitri esteri, il cui lodo inoppugnabile nello Stato straniero di origine neppure è soggetto ad impugnazione in Italia, la soluzione delle controversie societarie;

II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. V.1(a) della Convenzione di New York, 840, comma 3, n. 1, c.p.c., in relazione agli artt. 34-35-36 del d.lgs. n. 5/2003, 1418 c.c., 4 e 25 della Legge 218/1995, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per non avere la corte d’appello rifiutato il riconoscimento in Italia di un lodo emesso sulla base di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.p.a. avente sede legale in Italia, clausola compromissoria invalida in quanto devolve la soluzione delle liti tra società, soci e amministratori ad un arbitrato estero con sede in Svizzera.

RITENUTO CHE 1. La question e ( validità , o non, di una clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta nello statuto di una società italiana) posta dalle argomentazioni di cui ai formulati motivi diricorso, – attesane la particolare complessità e rilevanza (cfr. Cass., S.U., n. 14437 del2018), il chiaro valore nomofilattico, le contrastanti opinioni della dottrina sul relativo tema e l’assenza di specifici precedenti di legittimità –rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, a ciò non ostandol'originaria sua fissazione insede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ( cfr., ex multis , Cass. n. 7998 del 2024;

Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023;Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021;Cass. nn. 23911, 15796, 5082 e 3098 del 2020; Cass. n. 17371 del 2019; Cass., SU, n. 14437 del 2018; Cass. nn. 19115 e 5533 del 2017). PER QUESTI MOTIVI La Corterinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consig