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Ordinanza — n. 16123/2024 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appellate judgment for applying nullity rules inconsistently while confirming partial first-instance payment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16123/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment for failing to apply the retroactive effects of contract nullity correctly. The lower court declared contracts void due to a 'pactum commissorium' but simultaneously confirmed a payment order to the individual for business profits, creating a logical contradiction. The Court ruled that nullity generates an unjust enrichment obligation rather than a right to compensation, requiring the parties to be remanded for a consistent retrial.

Regesto Legislator

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Art. 1326 c.c.; Art. 1418 c.c.: The declaration of nullity of a contract produces retroactive effects, creating an obligation to restore the status quo ante and return unjustly obtained benefits, rather than granting a right to compensation or indemnity.

Parole chiave

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pactum commissorium nullity retroactivity unjust enrichment societa di fatto indemnity vs restitution risarcimento contrattuale del danno mancata attuazione degli accordi illeciti violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1326 c.c.
Art. 1418 c.c.
art. 2247 C.C
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 C.C., in relazione all’art.
art. 2265 cod. civ
che l’impossibilità di configurare, seppur di fatto, un valido “ patto societario” avrebbe determinatoche gli impegni assunti nelle due scritture privatesarebbero da considerarsi nulli per aver violato il dispostodell’art. 2265 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/01/2018
Affermazione , ancora una volta, del tutto incomprensibile, dovendo ribadirsi che la declaratoria di nullità del contratto comporta non già l’insorgere di un diritto all’indennizzo, bensì di un indebito oggettivo, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/01/2018; Sez.
Sez. 1, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018
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Testo completo

orso iscritto al n. 13931/2020 R.G. proposto da : Dell’Amico Emiliano, elett.te domiciliat o in R oma, Via D. Chielini n. 9, presso lo studio dell’avv. Carlo Moracci che lo rappresenta e difende con l’avv. Francesco Guidugli , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Tieni Costruzioni Edili s.r.l. unipersonale in liquidazione , in personadel l.r.p.t., elett.te domiciliat a in R oma, Via Flaminia n. 388, Oggetto: società di fatto patto leonino AC –06/06/2024 r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini presso lo studio dell’avv.

Giovanni Zoppi, rappresentata e dife sa dall’avv. Antonio Peselli, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Genova n. 1332 /20 19 , pubblicata il 3 ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Emiliano Dell’Amico ha proposto ricorso per cassazione, affidato a settemotivi , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, lo ha condannato a rimborsare alla società Tieni CostruzioniEdili s.r.l. unipersonale in liquidazione (in prosieguo , breviter , “la società”) la somma di euro 22.041,00, oltre accessori, come conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti stipulati tra le parti in data 27 febbraio 2003 e 4 settembre 2004, confermando per il resto la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la società a corrispondere al Dell’Amico la somma di euro 163.934,16, oltre accessori, a titolo di utili di impresa maturati quale titolare della partecipazione in detta società nella misura del 50%.

2. La società h a resistito con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che nessuna società poteva ritenersi sussistente tra il Dell’Amico e la Tieni, atteso che il primo non aveva in alcun modo conferito qualsivoglia elemento economicamente apprezzabile ai fini della costituzione del capitale sociale della seconda ;

b) che la nullità r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini del contratto stipulato inter partes poteva comunque rinvenirsi nella violazione del divieto di patto leonino, per come chiaramente emergeva dalla lettura delle clausole dei due contratti stipulati tra il Dell’Amico e la società, atteso che, mancando ogni forma di conferimento lecito da parte del primo , egli si sarebbe trov ato a beneficiare di utili “senza assunzione di alcun rischio, né di capitale , né di opera”;

c) che i rapporti patrimoniali connessi ai pagamenti reciprocamenteeffettuati tra le parti, valutati sulla base delle prove in atti, dimostravano la sussistenza di un credito a saldo della società nei confronti del Dell’Amico pari a euro 22.041,00.

4. Le parti hanno depositato memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo « I . Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 67 del d.l. 21/6/2013 N° 69 , convertito con modificazioni nella L. 9/8/2013 N°98, in relazione agli artt. 102 co. 1 e 106 co. 1 e 2 Costituzione e conseguente nullitàdella Sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art.158 C.P.C. in relazione all’art. 360 co. 1 N°4 C . P . C . » deducendo che l’incostituzionalità dell’istituzione dei giudici ausiliari in appello per assenza di esigenze emergenziali che ne giustificassero la creazione determina la nullità derivata della sentenza, emessanella specie con il concorso di uno di essi.

Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità a quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021)secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà a una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta a evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili. b.

Secondo motivo « II . Violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 C.C., in relazione all’art. 360 , co. 1 , NN°3 e 5 C.P.C, per avere la Corte territoriale escluso ogni forma di conferimento da parte del ricorrente nella società di fatto costituita con scrittura privata 27/2/2003, violando e non applicando il disposto normativo , con motivazione quanto meno perplessa ed omettendodi valutare fatti decisivi per il giudizio. c. Terzo motivo « III . Violazione e falsa applicazione dell’art.2247 C.C., in relazione all’art. 360 co. 1 NN°3 e 5 C.P.C, per aver la Corte territoriale ritenuto la sussistenza del c.d.

“patto leonino” sul presupposto dell’inesistenza di conferimenti leciti da parte dell’odierno ricorrente.» d. Quarto motivo « IV . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C. in relazione all’art. 360 co. 1 NN°3 e 5 C.P.C, per avere la Corte territoriale interpretato la scrittura 27/2/2003 quale costituente un’unica pattuizione riferibile sia r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini all’attività di direzione dei lavori che alle attività connesse alla vendita degli immobili». e. Quinto motivo « V. Violazione e falsa applicazione dell’art.1419 C.C. in relazione all’art. 360 co. 1 NN°3 e 5 C.P.C, per avere la Corte territorialedichiarato la nullità dell’intero contratto in presenza di una asserita nullità relativa ad una singola pattuizione. f.

Sesto motivo « VI. Violazione e falsa applicazione dell’art.1418 C.C. in relazione all’art. 360 co. 1 NN°3 e 5 C.P.C, per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità del contratto 27/2/2003 per essersi impegnato il Sig. Dell’Amico a svolgere attività tecniche che, a detta della Corte, presupponevano l’esistenza in capo al Geom . Dell’Amico della sua abilitazione professionaledi Geometra e di Mediatore.». g. Settimo motivo «VII. Omessa e comunque perplessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, co.1 n°5) per avere la Corte territoriale riconosciuto a favorire della Tieni Costruzioni s.r.l. la somma di euro 22.041,00 condannando il geom.

Dell’Amico al relativo pagamento oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e gli interessidalla data della spettanza al saldo. » I motivi dal secondo al settimo sono complessivamente fondati, nei limiti e per le considerazioniche seguono. La sentenza impugnata è null a in quanto consta , come eccepito dal ricorrente, di una motivazione contenente una serie di affermazioni tra di loro giuridicamente inconciliabili , che ne minano complessivamentel’intellegibilità. A pag. 10 della sentenza , la Corte territoriale afferma che nessuna affectio societatis sarebbe rinvenibile nel rapporto che r.g. n. 013931/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini ha legato le parti; in particolare, afferma che dagli atti non sarebbe emerso alcun apporto oggettivo del Dell’Amico alla realizzazione degli sc o pi societari della Tieni riferiti alla negoziazione di immobili, ciò che costituiva l’oggetto della società che , nella tesi dell’ odierno ricorrente , si sarebbe instauratadi fatto tra le parti. L’affermata esclusione dell’esistenza di una società di fatto tra le parti avrebbe, tuttavia, dovuto indurre la Corte a farsi carico della qualificazione giuridica del rapporto pacificamente esistito tra le parti in causa, idonea a giustificare gli altrettanto pacifici rapporti economici tra le stesse instaurati per effetto delle due scritture private sottoscritte inter partes .

Ciò che corrisponde a un dovere del giudice del merito che, allorquando mostra di non condividere la qualificazione giuridica proposta da lle parti, ha tuttavia il preciso obbligo, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo , di qualificare correttamente il rapportoesistito e, nei limiti della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,di provvedere i n conseguenza . Sennonché la sentenza impugnata , ben lungi che effettuare quanto appena indicato, afferma ( sempre a pag.

10) che l’impossibilità di configurare, seppur di fatto, un valido “ patto societario” avrebbe determinatoche gli impegni assunti nelle due scritture privatesarebbero da considerarsi nulli per aver violato il dispostodell’art. 2265 cod. civ. Orbene, una siffatta affermazione è del tutto inconciliabile con la prima, p oiché l’accertata inesistenza di alcuna affectio societatis non consente di ritenere sotto alcun profilo applicabile alle obbligazioni assunte dalle parti stipulanti il divieto del pa tto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ., per la semplice quanto r.g. n. 013931/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini insuperabile considerazione che tale disposizione codicistica si applica solo nell’eventualità che tra le parti stipulanti esista una società e non in quella contraria. Di talché, del tutto incomprensibile appare come la Corte ligure abbia potuto affermare, subito dopo aver negato la venuta a esistenza di qualsivoglia società tra le parti, che il “patto sociale” sarebbe statonullo per la violazione del divieto del patto leonino. Né alcuna motivazione è offerta dalla sentenza a spiegazione dell’affermazione (pag.

11) secondo cui la violazi one d e l citato patto sarebbe conseguenza dell’assenza di “alcun conferimento lecito” da parte del Dell’Amico. Se poco prima si era escluso che vi sia stato alcun conferimento , è evidente che tale inesistenza non può qualificare la violazione di un divieto societario; né vi è alcuna spiegazione del riferimento al “conferimento lecito”, quasi a intendereche ve ne siano stat i di non leciti. L’aporia motivazionale appena illustrata è rilevante ai fini dell’invalidità della sentenza , perché non si risolve in una mera contraddizione motivazionale o di logica giuridica, ciò che avrebbe potuto condurre a una mera correzione motivazionale , ma conduce la C orte territoriale a una diretta applicazione pratica nella regolazione dei rapporti tra le parti: anziché applicare i principi generali in tema di effetti retroattivi della nullità, con conseguente impartizione delle disposizioni di accertamento e di condanna alla restituzione di tutte le prestazioni legittimamente ripetibili, la Corte territoriale conferma espressamente la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la società a corrispondere al Dell’Amico la somma di euro 163,934,16 a titolo di utili di impresa nella misura del 50%.

In tal modo, la Co r te di appello non solo r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini dimentica di applicare i principi su lla retroattività della declaratoria di nullità dei contratti , ma non si avvede che, confermando in parte qua la sentenza di primo grado , ove la società di fatto era stata ritenuta sussistente , finisce per rendere una sentenza del tutto antinomica : i l titolo giuridico del pagamento disposto in primo grado, e confermato in appello, a carico della società e in favore del Dell’Amico è identificato nella società di fatto esistita tra le parti per effetto delle due scritture private in atti; il titolo giuridico del pagamento disposto in appello, per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado, a carico del Dell’Amico e in favore della società , muove dall’accertata inesistenza o , alternativamente , nella nullità della società, ma omette qualsivoglia accertamento di quale negozio giuridico sia insorto tra le parti che possa giustificare un calcolo di dare e avere che, tuttavia, la sentenza impugnata effettua (a pag. 12/13), qualificandolo come “indennizzo”.

Affermazione , ancora una volta, del tutto incomprensibile, dovendo ribadirsi che la declaratoria di nullità del contratto comporta non già l’insorgere di un diritto all’indennizzo, bensì di un indebito oggettivo, come più volte affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 715 del 15/01/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 6664 del 16/03/2018), con preciseconseguenze sia in tema di onere della prova,sia in tema di effetti restit ut ori connessi all’ eventualmente accertata sussistenza delle condizioni per il ripristino dell o status quo ante nel patrimonio delle parti coinvolte nel contratto invalido.

2. La sentenza va , dunque , cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà a r.g. n. 013931/2020 Cons. est. Paolo Fraulini rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione,i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti , in relazione ai motivi accolti, innanzi al la Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese d